IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ed in particolare il comma 6; 
  Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici  6  aprile  2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100; 
  Vista la  classificazione  ISTAT  delle  amministrazioni  pubbliche
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Considerato che presso le  Regioni  e  le  Province  autonome  sono
istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 ottobre 2012; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19  dicembre  2012,
n. 293; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre  2012
e del 21 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che
risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause: 
    a) mancanza di fondi; 
    b) cause tecniche; 
    c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; 
    d)  fallimento,  liquidazione  coatta  e  concordato   preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai  sensi  degli
articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  o
di recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di antimafia; 
    e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione
appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto
aggiudicatore, di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006 n. 163. 
  2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  un'opera  non
fruibile dalla collettivita',  caratterizzata  da  uno  dei  seguenti
stati di esecuzione: 
    a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre
il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione; 
    b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro
il  termine  contrattualmente   previsto   per   l'ultimazione,   non
sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi; 
    c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati
nel termine previsto in quanto  l'opera  non  risulta  rispondente  a
tutti i requisiti previsti dal capitolato  e  dal  relativo  progetto
esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  allo
          Stato, alle regioni e agli enti locali  in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   44-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 44-bis  (Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere
          pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
          per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che  non
          e' stata completata: 
                a) per mancanza di fondi; 
                b) per cause tecniche; 
                c)  per   sopravvenute   nuove   norme   tecniche   o
          disposizioni di legge; 
                d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
                e) per il mancato interesse al completamento da parte
          del gestore. 
              2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta
          un'opera non rispondente a tutti i requisiti  previsti  dal
          capitolato e dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non
          risulta fruibile dalla collettivita'. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
              4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a
          livello     regionale     mediante     l'istituzione     di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti per le opere pubbliche. 
              5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma  3
          e'   eseguita   contestualmente   alla   redazione    degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,   con
          proprio   regolamento,   le    modalita'    di    redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
              7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
          5, si tiene  conto  delle  diverse  competenze  in  materia
          attribuite allo Stato e alle regioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane (16). 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 135, 136  e  3  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art.  135  (Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione). 
              (art. 118, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di
          legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia
          intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
          dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione
          di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,
          ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
          in giudicato per i delitti  previsti  dall'art.  51,  commi
          3-bis e 3-quater, del codice  di  procedura  penale,  dagli
          articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater e 320 del codice  penale,  nonche'  per
          reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei  riguardi
          della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
          di lavoratori o di altri soggetti comunque  interessati  ai
          lavori, nonche' per  violazione  degli  obblighi  attinenti
          alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
          propone alla stazione appaltante, in relazione  allo  stato
          dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi  delle
          finalita' dell'intervento, di  procedere  alla  risoluzione
          del contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.». 
              «Art.  136  (Risoluzione  del   contratto   per   grave
          inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo). 
              (art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge  n.
          2248/1865) 
              1.  Quando  il  direttore  dei   lavori   accerta   che
          comportamenti     dell'appaltatore     concretano     grave
          inadempimento  alle  obbligazioni  di  contratto  tale   da
          compromettere  la  buona  riuscita  dei  lavori,  invia  al
          responsabile     del     procedimento     una     relazione
          particolareggiata,  corredata  dei   documenti   necessari,
          indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente  e  che
          devono essere accreditati all'appaltatore. 
              2. Su indicazione del responsabile del procedimento  il
          direttore  dei  lavori  formula  la   contestazione   degli
          addebiti  all'appaltatore,  assegnando   un   termine   non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
              3.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta  del  responsabile  del  procedimento  dispone  la
          risoluzione del contratto. 
              4.  Qualora,  al  di   fuori   dei   precedenti   casi,
          l'esecuzione   dei   lavori    ritardi    per    negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
          direttore dei lavori gli assegna un termine, che,  salvo  i
          casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a  dieci  giorni,
          per  compiere  i  lavori  in  ritardo,  e  da'  inoltre  le
          prescrizioni ritenute necessarie. Il  termine  decorre  dal
          giorno di ricevimento della comunicazione. 
              5. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei
          lavori verifica, in contraddittorio con  l'appaltatore,  o,
          in sua mancanza, con la assistenza di  due  testimoni,  gli
          effetti dell'intimazione impartita, e ne  compila  processo
          verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 
              6.   Sulla   base   del   processo   verbale,   qualora
          l'inadempimento  permanga,  la  stazione   appaltante,   su
          proposta del responsabile  del  procedimento,  delibera  la
          risoluzione del contratto.». 
              «Art. 3 (Definizioni). 
              (art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva
          2004/17/CE; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2,  9,
          d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,  3,  6,  d.lgs.  n.  157/1995;
          artt. 2, 7, 12, d.lgs.  n.  158/1995;  art.  19,  comma  4,
          d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 
              1.  Ai  fini  del  presente  codice  si  applicano   le
          definizioni che seguono. 
              2. Il "codice" e'  il  presente  codice  dei  contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture. 
              3. I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici"  sono  i
          contratti di appalto o di concessione  aventi  per  oggetto
          l'acquisizione  di  servizi,   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori. 
              4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici  sono  i
          settori  diversi  da  quelli  del  gas,  energia   termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica, come definiti dalla  parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo. 
              5. I "settori speciali" dei contratti pubblici  sono  i
          settori del  gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,
          trasporti,   servizi   postali,   sfruttamento   di    area
          geografica, come definiti  dalla  parte  III  del  presente
          codice. 
              6. Gli "appalti pubblici" sono  i  contratti  a  titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o un ente aggiudicatore e uno o piu'  operatori  economici,
          aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura  di
          prodotti, la  prestazione  di  servizi  come  definiti  dal
          presente codice. 
              7.  Gli  "appalti  pubblici  di  lavori"  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la progettazione esecutiva e l'esecuzione,  ovvero,  previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente  a
          lavori  o  opere  rientranti   nell'allegato   I,   oppure,
          limitatamente alle ipotesi di cui  alla  parte  II,  titolo
          III,  capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera  rispondente  alle  esigenze   specificate   dalla
          stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore,  sulla  base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. 
              8. I "lavori" di  cui  all'allegato  I  comprendono  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
          "opera" si intende il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 
              9. Gli "appalti pubblici  di  forniture"  sono  appalti
          pubblici diversi da quelli di lavori o di  servizi,  aventi
          per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,   la
          locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione  per
          l'acquisto, di prodotti. 
              10. Gli "appalti  pubblici  di  servizi"  sono  appalti
          pubblici diversi dagli appalti  pubblici  di  lavori  o  di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II. 
              11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono  contratti
          a titolo oneroso, conclusi  in  forma  scritta,  aventi  ad
          oggetto, in conformita' al presente  codice,  l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica  utilita',  e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche' la  loro  gestione  funzionale  ed  economica,  che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo  dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformita'
          al presente codice. La  gestione  funzionale  ed  economica
          puo' anche riguardare,  eventualmente  in  via  anticipata,
          opere o parti  di  opere  direttamente  connesse  a  quelle
          oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. 
              12. La "concessione di servizi"  e'  un  contratto  che
          presenta le stesse caratteristiche di un  appalto  pubblico
          di servizi, ad eccezione del  fatto  che  il  corrispettivo
          della fornitura di servizi consiste unicamente nel  diritto
          di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato  da  un
          prezzo, in conformita' all'art. 30. 
              13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste. 
              14.  Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'   un
          processo  di  acquisizione  interamente  elettronico,   per
          acquisti  di   uso   corrente,   le   cui   caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico  che
          soddisfi i criteri di  selezione  e  che  abbia  presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 
              15.  L'"asta  elettronica"  e'  un  processo  per  fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento  automatico.
          Gli appalti di servizi e di lavori che  hanno  per  oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche. 
              15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche  o
          di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
              15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'   il
          contratto mediante il quale sono affidate, a  rischio  e  a
          spesa  dell'affidatario,  la  costruzione  e  la  messa   a
          disposizione a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice
          di un'opera di proprieta' privata  destinata  all'esercizio
          di un pubblico servizio, a fronte di un  corrispettivo.  Si
          intende per messa a disposizione l'onere assunto a  proprio
          rischio dall'affidatario di assicurare  all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti. 
              15-ter. Ai fini del presente codice,  i  "contratti  di
          partenariato pubblico privato" sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita'   l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art.  44,
          comma 1-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. 
              16. I  contratti  «di  rilevanza  comunitaria»  sono  i
          contratti  pubblici  il  cui  valore   stimato   al   netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino  nel
          novero dei contratti esclusi. 
              17.  I  contratti  "sotto  soglia"  sono  i   contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle  soglie  di  cui
          agli articoli 28, 32, comma 1, lettera  e),  91,  99,  196,
          215, 235, e che non  rientrino  nel  novero  dei  contratti
          esclusi. 
              18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici  di
          cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in  parte
          alla  disciplina  del  presente  codice,   e   quelli   non
          contemplati dal presente codice. 
              19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
          di servizi" designano una persona  fisica,  o  una  persona
          giuridica, o un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.  240,  che  offra  sul  mercato,   rispettivamente,   la
          realizzazione di lavori o opere, la fornitura di  prodotti,
          la prestazione di servizi. 
              20. Il termine "raggruppamento temporaneo"  designa  un
          insieme di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo di partecipare alla procedura di affidamento  di  uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta. 
              21. Il termine "consorzio"  si  riferisce  ai  consorzi
          previsti  dall'ordinamento,  con   o   senza   personalita'
          giuridica. 
              22.  Il   termine   "operatore   economico"   comprende
          l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di  servizi  o
          un raggruppamento o consorzio di essi. 
              23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta. 
              24. Il "candidato"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          chiesto  di  partecipare  a  una  procedura   ristretta   o
          negoziata o a un dialogo competitivo. 
              25.  Le  "amministrazioni  aggiudicatrici"   sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
          (13). 
              26. L'"organismo  di  diritto  pubblico"  e'  qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria: 
                istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse generale,  aventi  carattere  non  industriale  o
          commerciale; 
                dotato di personalita' giuridica; 
                la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico oppure la  cui  gestione  sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,  di  direzione  o   di   vigilanza   sia
          costituito  da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'   e'
          designata dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o
          da altri organismi di diritto pubblico. 
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie di organismi di diritto pubblico  che  soddisfano
          detti  requisiti  figurano  nell'allegato  III,   al   fine
          dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II,  IV
          e V. 
              28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese  su  cui  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                a)   detengono   la    maggioranza    del    capitale
          sottoscritto; 
                b) controllano la  maggioranza  dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                c) hanno il diritto di nominare piu' della meta'  dei
          membri del consiglio di amministrazione, di direzione o  di
          vigilanza dell'impresa. 
              29. Gli "enti aggiudicatori" al fine  dell'applicazione
          delle disposizioni delle parti I, III, IV e  V  comprendono
          le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e
          i soggetti che, non essendo amministrazioni  aggiudicatrici
          o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti  speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti. 
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori ai fini dell'applicazione  della  parte  III,
          figurano nell'allegato VI. 
              31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai  fini  della
          parte II, sono i  soggetti  privati  tenuti  all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice. 
              32. I "soggetti  aggiudicatori",  ai  soli  fini  della
          parte  II,  titolo  III,  capo  IV   (lavori   relativi   a
          infrastrutture  strategiche  e  insediamenti   produttivi),
          comprendono le amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari  dei
          fondi, di cui al citato capo IV. 
              33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende
          le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri  soggetti  di
          cui all'art. 32. 
              34. La "centrale di committenza" e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
                acquista   forniture   o   servizi    destinati    ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
                aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 
              35. Il "profilo di committente" e' il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato X, punto 2. Per i  soggetti  pubblici  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il profilo di committente e' istituito nel  rispetto  delle
          previsioni  di   tali   atti   legislativi   e   successive
          modificazioni, e delle  relative  norme  di  attuazione  ed
          esecuzione. 
              36. Le "procedure  di  affidamento"  e  l'"affidamento"
          comprendono  sia  l'affidamento  di  lavori,   servizi,   o
          forniture, o incarichi di progettazione, mediante  appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia  l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e   di
          concorsi di idee. 
              37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta. 
              38. Le "procedure ristrette"  sono  le  procedure  alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e  in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto   gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice. 
              39. Il "dialogo competitivo"  e'  una  procedura  nella
          quale  la  stazione  appaltante,   in   caso   di   appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una  o  piu'
          soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla  base
          della quale o delle quali i candidati  selezionati  saranno
          invitati  a  presentare  le  offerte;  a   tale   procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare. 
              40. Le "procedure negoziate" sono le procedure  in  cui
          le stazioni appaltanti consultano gli  operatori  economici
          da loro scelti e negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le
          condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario  costituisce
          procedura negoziata. 
              41. I "concorsi di  progettazione"  sono  le  procedure
          intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto  nel
          settore      della       pianificazione       territoriale,
          dell'urbanistica,  dell'architettura,   dell'ingegneria   o
          dell'elaborazione  di  dati,  un  piano  o   un   progetto,
          selezionato da una commissione giudicatrice in base ad  una
          gara, con o senza assegnazione di premi. 
              42. I termini "scritto" o "per iscritto"  designano  un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e poi comunicato. Tale insieme puo' includere  informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 
              43. Un "mezzo elettronico" e'  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione  (compresa  la
          compressione numerica) e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici. 
              44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  di  cui
          all'art. 6. 
              45. L'"Osservatorio" e'  l'Osservatorio  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'art. 7. 
              46. L'"Accordo" e'  l'accordo  sugli  appalti  pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round. 
              47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione  e
          attuazione del presente codice, di cui all'art. 5. 
              48. La "Commissione" e' la Commissione della  Comunita'
          europea. 
              49.  Il  "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",   in
          appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa  la
          nomenclatura  di  riferimento  per  gli  appalti   pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo  la  corrispondenza  con  le  altre   nomenclature
          esistenti. 
              50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo  al
          campo di applicazione  del  presente  codice  derivanti  da
          eventuali  discrepanze  tra  la  nomenclatura  CPV   e   la
          nomenclatura  NACE  di  cui  all'allegato  I   o   tra   la
          nomenclatura  CPV   e   la   nomenclatura   CPC   (versione
          provvisoria) di cui all'allegato II,  avra'  la  prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 
              51. Ai fini dell'art. 22 e  dell'art.  100  valgono  le
          seguenti definizioni: 
                a)   "rete   pubblica   di   telecomunicazioni"    e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la trasmissione di segnali  tra  punti  terminali  definiti
          della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi  ottici
          o altri mezzi elettromagnetici; 
                b) "punto terminale  della  rete"  e'  l'insieme  dei
          collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di  accesso
          che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni  e
          sono necessari per avere accesso a  tale  rete  pubblica  e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa; 
                c) "servizi pubblici  di  telecomunicazioni"  sono  i
          servizi di telecomunicazioni della cui  offerta  gli  Stati
          membri  hanno  specificatamente  affidato   l'offerta,   in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni; 
                d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi  che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento di  segnali  su  una  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni      mediante       procedimenti       di
          telecomunicazioni, ad  eccezione  della  radiodiffusione  e
          della televisione.». 
              - Per il testo dell'art. 44-bis  del  decreto-legge  n.
          201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.