Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute 1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse e' individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui e' riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attivita' di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 229 del 2011, si veda nelle note alle premesse.