Art. 4 
 
                             Graduatorie 
 
  1. Sulla base  dei  dati  forniti  ai  sensi  dell'articolo  3,  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  le  Regioni  e
Province autonome redigono, ciascuno per  le  sezioni  di  rispettiva
competenza di cui all'articolo 2,  una  graduatoria  nella  quale  le
opere pubbliche incompiute sono  ordinate  in  ordine  di  priorita',
tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione
dell'opera e di un possibile utilizzo  dell'opera  stessa  anche  con
destinazioni d'uso alternative a  quella  inizialmente  prevista.  Le
graduatorie cosi' predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo
volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente  le
soluzioni ottimali per l'utilizzo delle  opere  pubbliche  incompiute
attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
stesse,  anche   con   diversa   destinazione   rispetto   a   quella
originariamente prevista. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  opere  pubbliche
incompiute  sono  classificate  e  collocate  in  ordine  decrescente
secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo: 
    a)  opere  pubbliche  ultimate,   incompiute   per   il   mancato
perfezionamento delle operazioni  di  collaudo  entro  i  termini  di
legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente; 
    b) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni  del  progetto
iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso; 
    c) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e' possibile  prevedere  un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni  del  progetto
iniziale  ma  con  diversa  destinazione  d'uso,  che   deve   essere
specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera
l); 
    d) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e'  possibile  prevedere
un  utilizzo  anche  ridimensionato  rispetto  alle  previsioni   del
progetto iniziale; 
    e) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un  utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto  iniziale,
mantenendo la stessa destinazione d'uso; 
    f) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un  utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del  progetto  iniziale
ma con diversa destinazione d'uso,  che  deve  essere  specificamente
indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l); 
    g) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale. 
  3.   La   formazione   della    graduatoria    all'interno    della
classificazione di cui al comma 2, per le  opere  che  presentano  le
medesime caratteristiche e il medesimo livello di  sviluppo,  avviene
in ordine decrescente rispetto alla percentuale  di  avanzamento  dei
lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori  e'
data  priorita'   in   graduatoria   alle   opere   appartenenti   ad
infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute  di  maggiore
utilita' per la collettivita'.