Art. 4 Graduatorie 1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorita', tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie cosi' predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo: a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente; b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso; c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l); d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale; e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso; f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l); g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale. 3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e' data priorita' in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilita' per la collettivita'.