Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: 
    a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui
all'articolo   3,   comma   1,   trasmettono   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni  e  alle  Province
autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma  2;
contestualmente   i   predetti   soggetti   possono   pubblicare   le
informazioni di cui all'articolo 3, comma 4; 
    b) entro 180 giorni dalla sua entrata  in  vigore,  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  le  Regioni  e  le  Province
autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste  all'articolo  1,
le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle  opere
pubbliche incompiute.