Art. 5 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4; b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.