IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n.  353,  ed  in  particolare,  il
comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla lettera a) del comma  2
dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
  Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che
ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza  dei  cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile; 
  Visto l'articolo 1, comma 261, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un
apposito fondo nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al  fine
di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata  gestione
e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013; 
  Ritenuto,  in  relazione  ai  contenuti  del  predetto  parere,  di
limitare l'ambito di applicazione del  comma  9  dell'articolo  6  al
tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo  contratto  di
fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad
evidenza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i tempi  e  le  modalita'  di
attuazione del trasferimento della  flotta  aerea  antincendio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  di  seguito  denominato:  «Dipartimento   della   protezione
civile», al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito
denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile», ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis,  della
legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le  risorse  finanziarie,
strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo  vigente  dell'articolo  7  della  legge  21
          novembre 2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi
          boschivi) e' il seguente: 
              «Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 
          1. Gli  interventi  di  lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi  comprendono   le   attivita'   di   ricognizione,
          sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
          da terra e aerei. 
              2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento,
          garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
          del Centro operativo aereo unificato (COAU),  le  attivita'
          aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio  dello
          Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
          potenziamento e all'ammodernamento di  essa.  Il  personale
          addetto alla sala operativa del COAU  e'  integrato  da  un
          rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2-bis. La flotta  aerea  antincendio  della  Protezione
          civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del  soccorso  pubblico  e   della   difesa   civile.   Con
          regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  attuazione  del
          trasferimento,   previa   individuazione   delle    risorse
          finanziarie, strumentali e umane  allo  scopo  finalizzate,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Restano  fermi  i  vigenti  contratti   comunque
          afferenti alla flotta aerea in uso  al  Dipartimento  della
          protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere
          sulle  risorse  di  cui  all'articolo  21,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              3. Le regioni programmano  la  lotta  attiva  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e  assicurano  il
          coordinamento  delle  proprie  strutture  antincendio   con
          quelle statali istituendo e gestendo con  una  operativita'
          di tipo continuativo nei  periodi  a  rischio  di  incendio
          boschivo le sale  operative  unificate  permanenti  (SOUP),
          avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
          mezzi aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre  a
          terra: 
                a) di risorse, mezzi e personale del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello  Stato  in
          base ad accordi di programma; 
                b) di personale  appartenente  ad  organizzazioni  di
          volontariato, riconosciute secondo  la  vigente  normativa,
          dotato  di  adeguata  preparazione   professionale   e   di
          certificata  idoneita'  fisica  qualora   impiegato   nelle
          attivita' di spegnimento del fuoco; 
                c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
          e   urgente   necessita',    richiedendoli    all'Autorita'
          competente che ne potra' disporre l'utilizzo in  dipendenza
          delle proprie esigenze; 
                d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
          di programma. 
              4. Su richiesta delle regioni, il Centro  operativo  di
          cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea  di  cui  al
          medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le
          SOUP di cui al comma 3. 
              5.  Le  regioni  assicurano  il   coordinamento   delle
          operazioni   a   terra   anche   ai   fini   dell'efficacia
          dell'intervento dei mezzi aerei per  lo  spegnimento  degli
          incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
          del Corpo forestale dello Stato tramite i centri  operativi
          antincendi  boschivi  articolabili  in   nuclei   operativi
          speciali e di protezione civili da  istituire  con  decreto
          del capo del Corpo medesimo. 
              6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
          attivita' connesse alle  finalita'  di  cui  alla  presente
          legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
          di prevenzione  di  cui  all'articolo  4  e  reclutato  con
          congruo anticipo rispetto ai periodi di  maggiore  rischio;
          ai  fini  di  tale  reclutamento,  e'  data  priorita'   al
          personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi
          di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate
          a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai  risultati
          conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse  dal
          fuoco.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Per il testo dell'art. 7, comma 2-bis,  della  citata
          legge n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo. 
              - Il testo dell'art. 21, comma 9, del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  21.  (Finanziamento   di   spese   indifferibili
          dell'anno 2011). - 
              (Omissis). 
              9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa
          di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la
          gestione dei mezzi  della  flotta  aerea  del  Dipartimento
          della protezione civile.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20
          maggio 1985, n. 222,  relativamente  alla  quota  destinata
          allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche (IRPEF).». 
              - Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 20  giugno
          2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza  dei
          cittadini,  per  assicurare  la  funzionalita'  del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre  strutture
          dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
          Fondo nazionale per il Servizio  civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3-bis (Coordinamento tecnico della  flotta  aerea
          del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
          pubblico e della difesa civile). - 1. Il  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento
          tecnico e l'efficacia operativa  sul  territorio  nazionale
          delle  attivita'  di  spegnimento  con  la   flotta   aerea
          antincendio di cui al comma  2-bis  dell'articolo  7  della
          legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme  restando
          le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo  7,
          il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica,  di  un'apposita  sezione  del  centro
          operativo nazionale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, integrata dai rappresentanti  delle  amministrazioni
          statali che partecipano con effettivo concorso di personale
          o mezzi alle attivita'  aeree  di  spegnimento  e  diretta,
          secondo  criteri  di  rotazione,  da  un  dirigente   delle
          amministrazioni medesime. Le funzioni di  cui  al  presente
          comma sono esercitate nel quadro  delle  direttive  emanate
          dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero  dal
          Ministro  o  Sottosegretario  da  lui  delegato,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 5,  del  decreto-legge  7  settembre
          2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          novembre 2001, n. 401. 
              2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  261,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013), e' il seguente: 
              «Art. 1. (Omissis). 
              261. Per assicurare la permanenza di  adeguati  livelli
          di ordinata gestione e  piena  funzionalita'  della  flotta
          aerea  antincendio  trasferita   dal   Dipartimento   della
          protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
          soccorso  pubblico  e  della   difesa   civile   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,
          n. 353, e' istituito un apposito fondo presso il  Ministero
          dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro  annui
          a  decorrere  dall'anno  2013.  E'  disposto,  inoltre,  un
          finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per
          le  spese  di  funzionamento  della  flotta  aerea  pesante
          destinata alla lotta agli incendi boschivi per  un  importo
          pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.». 
              - Il testo vigente dell'art. 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400   (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 7, comma 2-bis,  della  citata
          legge n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo.