Art. 3 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie  destinate  alla  gestione  della  flotta
aerea sono individuate nella  tabella  di  cui  all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione
del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  attualmente  allocate  nella
missione "Soccorso Civile"  -  programma  "Protezione  Civile"  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e
soccorso  pubblico"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
  3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica  della  flotta  aerea,  il  Dipartimento  della
protezione civile impiega le risorse di  cui  al  comma  2,  per  far
fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in  essere  per
prestazioni dovute a decorrere dal  1°  gennaio  2013.  Le  eventuali
residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
2,  relative  all'esercizio  finanziario  2013,  sono  trasferite  al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, per la prosecuzione delle attivita' di gestione  della
flotta aerea. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il  testo  dell'art.  21,  comma  9,  del  citato
          decreto-legge n. 98 del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.