Art. 4 
 
 
                            Risorse umane 
 
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, per le esigenze  connesse  alla  gestione  della
flotta aerea, puo' avvalersi di personale in posizione di  comando  o
distacco proveniente  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  secondo
quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero  massimo  di
venti unita'. 
  2. Gli oneri  relativi  al  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al
comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.