Art. 5 
 
 
                         Risorse strumentali 
 
  1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento  della  flotta
aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e  le
modalita' di cui all'articolo 7. 
  2.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   fornisce   la
documentazione che attesta la consistenza, lo stato di  navigabilita'
o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonche', ai  fini
del   trasferimento,   l'ulteriore   documentazione   richiesta   dal
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.