Art. 6 Contratti afferenti alla flotta aerea 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione civile nella titolarita' dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea, elencati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora, anche nelle more del trasferimento della flotta aerea, avvii le procedure per la stipula di nuovi contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il Dipartimento della protezione civile per le ulteriori indicazioni riguardanti i requisiti tecnici e operativi. 3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalla compagnia assicurativa per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa per rischi diversi della flotta aerea, indicato nell'allegato D, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. Nelle more del perfezionamento del relativo decreto di rassegnazione, qualora si rendesse necessario provvedere al pagamento agli aventi diritto, e' ammesso il ricorso al pagamento urgente ai sensi dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. 5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni agli utili del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa di cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. 6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le attivita' solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla data di attuazione delle operazioni di trasferimento della flotta aerea ai sensi dell'articolo 7. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ivi compresi gli atti relativi all'attivita' di controllo svolta, all'applicazione di eventuali penalita' o all'apposizione di eventuali atti aggiuntivi volti alla modifica dei contratti. 7. Rimangono affidate alla competenza del Dipartimento della protezione civile, che provvede con le risorse finanziarie ad esso destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di cui al presente articolo, insorte fino alla data di effettivo trasferimento della flotta aerea al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure il Dipartimento della protezione civile informa il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tenendolo aggiornato sugli esiti. 8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base di apposite intese con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ogni utile attivita' di supporto nella gestione delle procedure contenziose relative ai contratti di cui al presente articolo. 9. Al fine di garantire la continuita' dei servizi antincendio della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento medesimo, mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo, continua ad avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di cui al contratto relativo alla fornitura di prodotti estinguenti, indicato nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21, comma 9, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 261, della citata legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 159 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 (Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato), e' il seguente: «Art. 159. (Pagamenti urgenti). - 1. Fermo restando il divieto assoluto di emettere e pagare titoli di spesa provvisori, qualora le amministrazioni statali debbano effettuare pagamenti urgenti e improcrastinabili e non sia possibile far pervenire tempestivamente alle Tesorerie i titoli di spesa (mandati informatici o ordini di accreditamento) per ristrettezza di tempo o per difficolta' di comunicazioni, le amministrazioni stesse, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio o delle RPS, inoltrano alla RGS apposita richiesta di pagamento urgente. Verificata la presenza dei predetti requisiti, la RGS autorizza la Banca a effettuare i pagamenti urgenti richiesti, pur in assenza del titolo di spesa che li disponga. Detti pagamenti sono contabilizzati dalla Banca in conto sospeso collettivi ai sensi dell'articolo 17. Le amministrazioni statali competenti emettono tempestivamente il titolo di spesa destinato alla regolarizzazione del pagamento urgente.».