Art. 7 
 
 
          Tempi e modalita' di attuazione del trasferimento 
 
  1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e
delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato  di
fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano,  sono  completate  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento. A tale fine e' redatto tra  le  Amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente,  formale  verbale
contenente la consistenza, a quantita'  e  valore,  e  lo  stato  dei
velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da  effettuarsi  al
momento della consegna all'amministrazione subentrante. 
  2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro
i  trenta  giorni  antecedenti  la  data  di  inizio  della  campagna
antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire  la
piena operativita' della flotta aerea impegnata  nelle  attivita'  di
spegnimento degli incendi e sono completate  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data di ultimazione della campagna  stessa.  In  tale
ipotesi, l'operativita' degli aeromobili e' comunque  regolata  dalle
disposizioni dell'articolo 8, comma 4. 
  3.  Per  il  trasferimento  delle  risorse   finanziarie   di   cui
all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e
8. 
  4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile, subentra nella titolarita' dei contratti di  cui
all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2. 
  5.  Fino  al  completamento  delle  operazioni  di  attuazione  del
trasferimento degli aeromobili e delle risorse  di  cui  al  presente
articolo, sono previste, sulla base  di  apposite  intese,  forme  di
affiancamento del personale del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  al  personale  del
Dipartimento della protezione civile impegnato nella  gestione  della
flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere  previste
ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.