Art. 8 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione
operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del  completo
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  2,  eventuali
ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile,  a  valere  sulle
risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261,  della  legge
24 dicembre  2012,  n.  228,  attualmente  allocate  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione  dal
rischio e soccorso pubblico"  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
Civile". 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile  ai  sensi  del  presente
regolamento, in vigenza del contratto di affidamento  a  terzi  della
gestione operativa e logistica della flotta  aerea  della  protezione
civile, possono  rimanere  temporaneamente  immatricolati  presso  il
Registro  aeronautico  nazionale   e,   conseguentemente,   ad   essi
continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni
del Codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, e successive modificazioni. 
  4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7,  comma  2,
della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  il  Dipartimento   della
protezione  civile,  tramite  il  Centro  operativo  aereo  unificato
(COAU), coordina  l'impiego  sul  territorio  nazionale  anche  della
flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la  sezione
del Centro operativo nazionale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 131, opera sulla base  delle  direttive  emanate,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega,  da
un Ministro con portafoglio  o  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio. 
  5. Per le finalita' di cui al presente regolamento, il Dipartimento
della  protezione  civile  assicura  la  conservazione   degli   atti
concernenti  la  gestione  della  flotta  aerea   e   l'accesso   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ai medesimi. 
  6. Per i contratti relativi alla  gestione  operativa  e  logistica
della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013,  nelle
more  del  completamento   delle   operazioni   di   attuazione   del
trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con
il Dipartimento della protezione civile, puo' assumere la qualita' di
stazione  appaltante  per  dar  corso  alle  procedure  di  gara  per
l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  261,  della  citata
          legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Codice  della  navigazione,  approvato  con  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 18 aprile 1942, Edizione speciale. 
              - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge
          n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo. 
              - Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
          n. 79 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  5,   comma   5,   del
          decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343   (Disposizioni
          urgenti per assicurare  il  coordinamento  operativo  delle
          strutture preposte alle attivita' di  protezione  civile  e
          per migliorare le strutture logistiche  nel  settore  della
          difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 novembre 2001, n. 401, e' il seguente: 
              «Art. 5. (Competenze del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri in materia di protezione civile). - (Omissis). 
              5. Secondo le direttive del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, il Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile rivolge alle amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato, delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,
          degli enti pubblici nazionali  e  territoriali  e  di  ogni
          altra istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e  privata
          presente   nel   territorio   nazionale,   le   indicazioni
          necessarie   al   raggiungimento   delle    finalita'    di
          coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
          prefetto per  assumere  in  relazione  alle  situazioni  di
          emergenza le determinazioni di  competenza  in  materia  di
          ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il  Capo
          del Dipartimento della protezione  civile,  ovvero  un  suo
          delegato,  alle  riunioni  dei  comitati  provinciali   per
          l'ordine e la sicurezza pubblica.».