Art. 8 Disposizioni finali e transitorie 1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, eventuali ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono trasferite al Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso Civile". 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi del presente regolamento, in vigenza del contratto di affidamento a terzi della gestione operativa e logistica della flotta aerea della protezione civile, possono rimanere temporaneamente immatricolati presso il Registro aeronautico nazionale e, conseguentemente, ad essi continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni. 4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Dipartimento della protezione civile, tramite il Centro operativo aereo unificato (COAU), coordina l'impiego sul territorio nazionale anche della flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, opera sulla base delle direttive emanate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio. 5. Per le finalita' di cui al presente regolamento, il Dipartimento della protezione civile assicura la conservazione degli atti concernenti la gestione della flotta aerea e l'accesso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai medesimi. 6. Per i contratti relativi alla gestione operativa e logistica della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, nelle more del completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con il Dipartimento della protezione civile, puo' assumere la qualita' di stazione appaltante per dar corso alle procedure di gara per l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 1, comma 261, della citata legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse. - Il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 aprile 1942, Edizione speciale. - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo. - Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 79 del 2012, si veda nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' il seguente: «Art. 5. (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile). - (Omissis). 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.».