IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in  particolare  l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h),  5,  comma  5,  18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma  2,  lettera  c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  167,  e  in
particolare l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 37, commi 4 e 5; 
  Visti i principi di  cui  alle  raccomandazioni  della  Commissione
delle comunita' europee (2005) 576 e della  Commissione  Europea  COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale  di  Bucarest,  EHEA,  aprile
2012; 
  Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3  novembre  2011  e  i  successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione, definizioni e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina: 
    a) i soggetti abilitati ad  attivare  corsi  di  dottorato  e  le
modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate; 
    b) le modalita' di  accreditamento  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono  attivati  e  le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento; 
    c) i criteri  sulla  base  dei  quali  i  soggetti  abilitati  ad
attivare  corsi  di  dottorato,  previe   specifiche   procedure   di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per regolamenti, i regolamenti emanati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
    b) per Ministro e per  Ministero,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) per universita', le universita' statali  e  non  statali,  ivi
compresi gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
    d) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    e) per CEPR,  il  Comitato  di  esperti  per  la  politica  della
ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni. 
  3. Il dottorato di ricerca fornisce le  competenze  necessarie  per
esercitare  attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione   presso
soggetti   pubblici   e   privati,   nonche'    qualificanti    anche
nell'esercizio   delle   libere   professioni,   contribuendo    alla
realizzazione dello  Spazio  Europeo  dell'Alta  Formazione  e  dello
Spazio Europeo della Ricerca. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 33,  sesto  comma,
          della Costituzione: 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              (Omissis).". 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 3
          luglio  1998  n.  210  (Norme  per  il   reclutamento   dei
          ricercatori e dei professori universitari di ruolo): 
              "Art. 4. (Dottorato di ricerca). 
              1. I  corsi  per  il  conseguimento  del  dottorato  di
          ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
          presso  universita',  enti  pubblici  o  soggetti  privati,
          attivita' di ricerca di alta qualificazione. 
              2. I corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4. 
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,
          n.  398  .  Con  decreti  del  Ministro  sono   determinati
          annualmente i criteri per la ripartizione  tra  gli  atenei
          delle risorse disponibili per il conferimento di  borse  di
          studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
          all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
          di  dottorato  di  ricerca  e  per  attivita'  di   ricerca
          post-laurea e post-dottorato. 
              4. Le universita' possono attivare corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
              a) il numero di laureati da ammettere a  ciascun  corso
          di dottorato; 
              b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
          l'accesso e  la  frequenza  ai  corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
              c) il numero e l'ammontare delle  borse  di  studio  da
          assegnare  e  dei  contratti  di   apprendistato   di   cui
          all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  da  stipulare,  previa
          valutazione comparativa del merito. In caso di  parita'  di
          merito prevarra' la valutazione della situazione  economica
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
              6-bis. E' consentita la frequenza congiunta  del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
              8.  Le  universita'  possono,  in  base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
              8-bis. Il titolo di dottore di  ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.»". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5,  18,19,  22,
          24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario): 
              "Art.  2.  (Organi  e   articolazione   interna   delle
          universita') 
              (In vigore dal 7 aprile 2012) 
              1. Le universita' statali, nel quadro  del  complessivo
          processo  di  riordino  della   pubblica   amministrazione,
          provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, a  modificare  i  propri  statuti  in
          materia  di  organizzazione  e   di   organi   di   governo
          dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di  cui
          all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6  della
          legge  9  maggio  1989,  n.  168,   secondo   principi   di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni  relative  all'ateneo,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione dei seguenti organi: 
              1) rettore; 
              2) senato accademico; 
              3) consiglio di amministrazione; 
              4) collegio dei revisori dei conti; 
              5) nucleo di valutazione; 
              6) direttore generale; 
              b) attribuzione al rettore della rappresentanza  legale
          dell'universita'  e  delle  funzioni   di   indirizzo,   di
          iniziativa e di coordinamento delle attivita'  scientifiche
          e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
          finalita' dell'universita' secondo criteri  di  qualita'  e
          nel  rispetto  dei  principi  di   efficacia,   efficienza,
          trasparenza e promozione  del  merito;  della  funzione  di
          proposta  del  documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e  dei
          pareri del senato accademico,  nonche'  della  funzione  di
          proposta del bilancio di previsione annuale e  triennale  e
          del  conto  consuntivo;  della  funzione  di  proposta  del
          direttore generale ai sensi della lettera n)  del  presente
          comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari,
          secondo le modalita' previste dall'art. 10; di  ogni  altra
          funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
          statuto; 
              c)  determinazione  delle  modalita'  di  elezione  del
          rettore tra i professori ordinari  in  servizio  presso  le
          universita' italiane. Qualora risulti eletto un  professore
          appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
          come chiamata e  concomitante  trasferimento  nell'organico
          dei professori della nuova sede,  comportando  altresi'  lo
          spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
          alla somma degli oneri stipendiali in godimento  presso  la
          sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
          rende in tal modo  vacante  puo'  essere  coperto  solo  in
          attuazione  delle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
          assunzioni; 
              d) durata della carica di rettore per un unico  mandato
          di sei anni, non rinnovabile; 
              e) attribuzione al senato accademico della competenza a
          formulare proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia  di
          didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
          riferimento al documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo 2005, n.  43,  nonche'  di  attivazione,  modifica  o
          soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui
          al comma 2, lettera c);  ad  approvare  il  regolamento  di
          ateneo;  ad  approvare,  previo   parere   favorevole   del
          consiglio  di  amministrazione,  i  regolamenti,   compresi
          quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture  di
          cui al comma 2, lettera c), in materia di  didattica  e  di
          ricerca, nonche' il codice etico  di  cui  al  comma  4;  a
          svolgere funzioni di coordinamento  e  di  raccordo  con  i
          dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2,  lettera
          c); a proporre  al  corpo  elettorale  con  maggioranza  di
          almeno  due  terzi  dei  suoi  componenti  una  mozione  di
          sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due  anni
          dall'inizio  del   suo   mandato;   ad   esprimere   parere
          obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale
          e sul conto consuntivo dell'universita'; 
              f) costituzione del senato accademico su base elettiva,
          in  un  numero  di  membri  proporzionato  alle  dimensioni
          dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi
          il rettore e una rappresentanza  elettiva  degli  studenti;
          composizione per almeno due terzi  con  docenti  di  ruolo,
          almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti
          in    modo    da     rispettare     le     diverse     aree
          scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
              g) durata  in  carica  del  senato  accademico  per  un
          massimo di quattro anni e rinnovabilita'  del  mandato  per
          una sola volta; 
              h) attribuzione al consiglio di  amministrazione  delle
          funzioni di indirizzo  strategico,  di  approvazione  della
          programmazione  finanziaria  annuale  e  triennale  e   del
          personale,  nonche'  di  vigilanza   sulla   sostenibilita'
          finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
          previo  parere  del  senato  accademico,  l'attivazione   o
          soppressione di corsi e sedi; della competenza ad  adottare
          il regolamento di amministrazione e contabilita',  nonche',
          su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   senato
          accademico per gli aspetti di sua competenza, ad  approvare
          il bilancio di previsione annuale  e  triennale,  il  conto
          consuntivo e il documento di  programmazione  triennale  di
          cui alla lettera b)  del  presente  comma;  del  dovere  di
          trasmettere al Ministero e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sia  il  bilancio  di  previsione  annuale  e
          triennale sia  il  conto  consuntivo;  della  competenza  a
          conferire l'incarico di  direttore  generale  di  cui  alla
          lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
          disciplinare  relativamente  ai  professori  e  ricercatori
          universitari, ai sensi dell'art. 10;  della  competenza  ad
          approvare  la   proposta   di   chiamata   da   parte   del
          dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e
          dell'art. 24, comma 2, lettera d); 
              i) composizione del consiglio  di  amministrazione  nel
          numero massimo di undici componenti,  inclusi  il  rettore,
          componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
          studenti; designazione o  scelta  degli  altri  componenti,
          secondo modalita' previste dallo statuto,  tra  candidature
          individuate,   anche   mediante   avvisi   pubblici,    tra
          personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
          competenza in  campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
          professionale di alto livello con una necessaria attenzione
          alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza
          ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre  anni  precedenti
          alla designazione e per tutta la durata  dell'incarico,  di
          un numero di consiglieri non inferiore a tre  nel  caso  in
          cui il consiglio di amministrazione sia composto da  undici
          membri e non inferiore a due nel caso in cui  il  consiglio
          di amministrazione sia composto  da  un  numero  di  membri
          inferiore  a  undici;  previsione  che  fra  i  membri  non
          appartenenti al ruolo dell'ateneo  non  siano  computati  i
          rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
          previsione   che   il   presidente   del    consiglio    di
          amministrazione  sia  il  rettore  o   uno   dei   predetti
          consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto   dal
          consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo  non
          contestuale   dei   diversi   membri   del   consiglio   di
          amministrazione al fine di garantire  un  rinnovo  graduale
          dell'intero consiglio; 
              l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio
          di amministrazione, del  rispetto,  da  parte  di  ciascuna
          componente,  del  principio   costituzionale   delle   pari
          opportunita' tra uomini e donne  nell'accesso  agli  uffici
          pubblici; 
              m) durata in carica del  consiglio  di  amministrazione
          per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
          del mandato fatta eccezione per quello  dei  rappresentanti
          degli studenti,  di  durata  biennale;  rinnovabilita'  del
          mandato per una sola volta; 
              n)   sostituzione   della    figura    del    direttore
          amministrativo con la figura  del  direttore  generale,  da
          scegliere  tra  personalita'  di   elevata   qualificazione
          professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale   con
          funzioni dirigenziali; conferimento da parte del  consiglio
          di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
          parere del senato accademico,  dell'incarico  di  direttore
          generale,  regolato  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato di diritto privato di durata  non  superiore  a
          quattro anni rinnovabile;  determinazione  del  trattamento
          economico spettante al direttore generale in conformita'  a
          criteri  e  parametri  fissati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          seguito denominato «Ministro», di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; previsione del  collocamento
          in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la  durata  del
          contratto  in  caso   di   conferimento   dell'incarico   a
          dipendente pubblico; 
              o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
          indirizzi forniti dal consiglio di  amministrazione,  della
          complessiva gestione e organizzazione  dei  servizi,  delle
          risorse strumentali e del personale  tecnico-amministrativo
          dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di
          cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165; partecipazione del direttore generale,  senza  diritto
          di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; 
              p) composizione del collegio dei revisori dei conti  in
          numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di  cui
          un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
          i magistrati amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  designati   dal   Ministero;   nomina   dei
          componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
          massimo di quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per
          una sola volta e divieto di  conferimento  dello  stesso  a
          personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
          di  almeno  due  componenti  al   Registro   dei   revisori
          contabili; 
              q) composizione del nucleo  di  valutazione,  ai  sensi
          della legge 19  ottobre  1999,  n.  370,  con  soggetti  di
          elevata qualificazione professionale in prevalenza  esterni
          all'ateneo, il cui curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito
          internet  dell'universita';  il  coordinatore  puo'  essere
          individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
              r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione
          di verifica della qualita'  e  dell'efficacia  dell'offerta
          didattica, anche sulla base  degli  indicatori  individuati
          dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di  cui  al
          comma 2, lettera g), del presente articolo,  nonche'  della
          funzione di verifica dell'attivita' di ricerca  svolta  dai
          dipartimenti e della congruita' del curriculum  scientifico
          o professionale dei titolari dei contratti di  insegnamento
          di cui all'art. 23, comma 1, e  attribuzione,  in  raccordo
          con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui  all'art.
          14  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          relative alle procedure di valutazione  delle  strutture  e
          del personale, al fine di promuovere nelle universita',  in
          piena autonomia e con modalita' organizzative  proprie,  il
          merito e il miglioramento della performance organizzativa e
          individuale; 
              s) divieto per i componenti del senato accademico e del
          consiglio di amministrazione  di  ricoprire  altre  cariche
          accademiche, fatta eccezione per il  rettore  limitatamente
          al senato accademico e al consiglio di  amministrazione  e,
          per i direttori di dipartimento, limitatamente allo  stesso
          senato, qualora risultino eletti a farne parte;  di  essere
          componente di altri organi dell'universita' salvo  che  del
          consiglio  di  dipartimento;  di  ricoprire  il  ruolo   di
          direttore o presidente delle scuole di  specializzazione  o
          di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
          di specializzazione; di rivestire alcun incarico di  natura
          politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
          di rettore o far parte del  consiglio  di  amministrazione,
          del senato accademico, del  nucleo  di  valutazione  o  del
          collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre  universita'
          italiane statali, non statali o  telematiche;  di  svolgere
          funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento  e
          alla  valutazione   delle   attivita'   universitarie   nel
          Ministero e nell'ANVUR;  decadenza  per  i  componenti  del
          senato accademico e del consiglio  di  amministrazione  che
          non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo  di
          appartenenza. 
              2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine
          di cui al  comma  1,  le  universita'  statali  modificano,
          altresi',  i  propri  statuti  in  tema  di   articolazione
          interna, con l'osservanza dei seguenti  vincoli  e  criteri
          direttivi: 
              a)  semplificazione  dell'articolazione  interna,   con
          contestuale attribuzione  al  dipartimento  delle  funzioni
          finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
          delle  attivita'  didattiche  e  formative,  nonche'  delle
          attivita'  rivolte  all'esterno   ad   esse   correlate   o
          accessorie; 
              b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che  a
          ciascuno  di  essi  afferisca  un  numero  di   professori,
          ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato  non
          inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
          con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
          determinato superiore a mille unita', afferenti  a  settori
          scientifico-disciplinari omogenei; 
              c) previsione della  facolta'  di  istituire  tra  piu'
          dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a   criteri   di
          affinita' disciplinare,  strutture  di  raccordo,  comunque
          denominate,    con    funzioni    di    coordinamento     e
          razionalizzazione delle attivita' didattiche,  compresa  la
          proposta di attivazione o soppressione di corsi di  studio,
          e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove  alle
          funzioni didattiche e di ricerca  si  affianchino  funzioni
          assistenziali nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
          materia,  le  strutture  assumano  i  compiti   conseguenti
          secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
          di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle  funzioni
          assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle  di
          insegnamento e di ricerca; 
              d)  previsione  della   proporzionalita'   del   numero
          complessivo delle strutture di cui  alla  lettera  c)  alle
          dimensioni dell'ateneo, anche in relazione  alla  tipologia
          scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
          che  il  numero  delle  stesse  non  puo'  comunque  essere
          superiore a dodici; 
              e) previsione della possibilita',  per  le  universita'
          con un organico di professori, di ricercatori  di  ruolo  e
          ricercatori a tempo  determinato  inferiore  a  cinquecento
          unita', di  darsi  un'articolazione  organizzativa  interna
          semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le
          funzioni di cui alle lettere a) e c); 
              f) istituzione di un organo deliberante delle strutture
          di  cui  alla  lettera  c),  ove  esistenti,  composto  dai
          direttori dei dipartimenti  in  esse  raggruppati,  da  una
          rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  10  per   cento   dei
          componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
          scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,  tra   i
          componenti delle giunte  dei  dipartimenti,  ovvero  tra  i
          coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
          responsabili delle attivita'  assistenziali  di  competenza
          della struttura, ove previste; attribuzione delle  funzioni
          di  presidente  dell'organo  ad  un  professore   ordinario
          afferente alla struttura eletto dall'organo  stesso  ovvero
          nominato  secondo  modalita'  determinate  dallo   statuto;
          durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
          per una sola volta. La  partecipazione  all'organo  di  cui
          alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
              g)  istituzione  in  ciascun  dipartimento,  ovvero  in
          ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero  e),
          senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  di
          una commissione paritetica docenti-studenti,  competente  a
          svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
          della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di
          servizio agli  studenti  da  parte  dei  professori  e  dei
          ricercatori; ad individuare indicatori per  la  valutazione
          dei   risultati   delle   stesse;   a   formulare    pareri
          sull'attivazione e la soppressione di corsi di  studio.  La
          partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
              h)  garanzia  di  una  rappresentanza  elettiva   degli
          studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f),  i)  e
          q), nonche' alle lettere f) e g)  del  presente  comma,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236;
          attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti  per  la
          prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai  corsi
          di  laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di   ricerca
          dell'universita';  durata  biennale  di  ogni   mandato   e
          rinnovabilita' per una sola volta; 
              i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
          studentesca,  compresa  la  possibilita'  di  accesso,  nel
          rispetto della vigente normativa,  ai  dati  necessari  per
          l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti; 
              l)  rafforzamento   dell'internazionalizzazione   anche
          attraverso una  maggiore  mobilita'  dei  docenti  e  degli
          studenti, programmi  integrati  di  studio,  iniziative  di
          cooperazione interuniversitaria per attivita' di  studio  e
          di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme  di
          selezione svolti in lingua straniera; 
              m) introduzione di sanzioni  da  irrogare  in  caso  di
          violazioni del codice etico. 
              3.  Gli  istituti   di   istruzione   universitaria   a
          ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
          per   la   finanza   pubblica,   proprie    modalita'    di
          organizzazione,    nel    rispetto    dei    principi    di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni relative all'ateneo di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6,
          comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
              4. Le universita' che ne fossero prive  adottano  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   un   codice   etico   della    comunita'
          universitaria formata dal personale docente e  ricercatore,
          dal  personale  tecnico-amministrativo  e  dagli   studenti
          dell'ateneo.   Il   codice   etico   determina   i   valori
          fondamentali della  comunita'  universitaria,  promuove  il
          riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti  individuali,
          nonche' l'accettazione  di  doveri  e  responsabilita'  nei
          confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
          di condotta nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  sono
          volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di  abuso,
          nonche' a regolare i casi di conflitto di  interessi  o  di
          proprieta'  intellettuale.  Sulle  violazioni  del   codice
          etico,  qualora  non  ricadano  sotto  la  competenza   del
          collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
          senato accademico. 
              5. In prima  applicazione,  lo  statuto  contenente  le
          modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2  e'  predisposto
          da apposito organo istituito con  decreto  rettorale  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  composto
          da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
          di  presidente,  due  rappresentanti  degli  studenti,  sei
          designati dal senato accademico  e  sei  dal  consiglio  di
          amministrazione. La partecipazione  all'organo  di  cui  al
          presente  comma  non  da'  luogo  alla  corresponsione   di
          compensi,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  spese.  Ad
          eccezione del rettore e dei rappresentanti degli  studenti,
          i  componenti  non  possono  essere   membri   del   senato
          accademico e del consiglio di amministrazione.  Lo  statuto
          contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
          del  senato  accademico,  previo  parere   favorevole   del
          consiglio di amministrazione. 
              6. In caso di mancato rispetto del termine  di  cui  al
          comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
          tre mesi per  adottare  le  modifiche  statutarie;  decorso
          inutilmente tale termine, il  Ministro  costituisce,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una
          commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
          in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
          predisporre le necessarie modifiche statutarie. 
              7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5  e  6  del
          presente articolo, e' trasmesso al Ministero  che  esercita
          il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
          n. 168,  entro  centoventi  giorni  dalla  ricezione  dello
          stesso. 
              8. In relazione a quanto previsto  dai  commi  1  e  2,
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  dei  nuovi
          statuti  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  competenti  organi
          universitari avviano le procedure per la  costituzione  dei
          nuovi organi statutari. 
              9. Gli organi collegiali e quelli monocratici  elettivi
          delle universita' decadono al momento della costituzione di
          quelli previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli  organi  il  cui
          mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
          carica fino alla costituzione degli  stessi  ai  sensi  del
          nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al  momento
          dell'adozione dello statuto di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
          prorogato fino al termine dell'anno accademico  successivo.
          Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in  corso
          previste alla data dell'elezione dei rettori eletti,  o  in
          carica, se  successive  al  predetto  anno  accademico.  Il
          mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero  stanno
          espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e  non
          e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
          periodo del presente comma. 
              10. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  sui
          limiti del mandato o delle  cariche  di  cui  al  comma  1,
          lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi  gia'
          espletati nell'ateneo alla data di entrata  in  vigore  dei
          nuovi statuti. 
              11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'
          riservato ai docenti che assicurano un numero  di  anni  di
          servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della
          data di collocamento a riposo. 
              12.  Il  rispetto  dei  principi  di   semplificazione,
          razionale dimensionamento delle  strutture,  efficienza  ed
          efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
          di  valutazione  delle   universita'   valevoli   ai   fini
          dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
          definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR. 
              13. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  delle
          modifiche statutarie, adottate  dall'ateneo  ai  sensi  del
          presente articolo, perdono efficacia  nei  confronti  dello
          stesso le seguenti disposizioni: 
              a) l'art. 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge  9
          maggio 1989, n. 168; 
              b) l'art. 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n.
          127." 
              "Art. 5.  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario) 
              (In vigore dal 29 gennaio 2011) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati
          a riformare il sistema universitario per il  raggiungimento
          dei seguenti obiettivi: 
              a)  valorizzazione  della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
              b)   revisione   della   disciplina   concernente    la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
              c) introduzione, sentita  l'ANVUR,  di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
              d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
          della Costituzione, della normativa di principio in materia
          di diritto allo studio, al fine di rimuovere  gli  ostacoli
          di  ordine  economico  e  sociale  che  limitano  l'accesso
          all'istruzione superiore,  e  contestuale  definizione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)  erogate  dalle
          universita' statali. 
              2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b)  e  c),  ad
          eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g),  e  al
          comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
          essere quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui  all'art.  20  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) introduzione di un sistema di  accreditamento  delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui  all'art.  3
          del  regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
              b) introduzione di un sistema di valutazione  periodica
          basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da  parte
          dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei  risultati  conseguiti
          nell'ambito della didattica e della ricerca  dalle  singole
          universita' e dalle loro articolazioni interne; 
              c) potenziamento del sistema di  autovalutazione  della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera g); 
              d)  definizione  del  sistema  di  valutazione   e   di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
              e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
          correlati  al  conseguimento  dei  risultati  di  cui  alla
          lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo
          di finanziamento ordinario  delle  universita'  allo  scopo
          annualmente predeterminate; 
              f) previsione per  i  collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
              g) revisione del trattamento economico dei  ricercatori
          non confermati a tempo indeterminato,  nel  primo  anno  di
          attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'art.
          29, comma 22, primo periodo. 
              4. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  introduzione  di   un   sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196; 
              b) adozione di un piano economico-finanziario triennale
          al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  di  tutte   le
          attivita' dell'ateneo; 
              c) previsione che gli effetti delle misure di cui  alla
          presente legge trovano  adeguata  compensazione  nei  piani
          previsti  alla  lettera  d);  comunicazione  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  con  cadenza  annuale,  dei
          risultati  della  programmazione  triennale   riferiti   al
          sistema  universitario  nel  suo  complesso,  ai  fini  del
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
              d) predisposizione di  un  piano  triennale  diretto  a
          riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
          Ministero,  e  secondo  criteri  di  piena   sostenibilita'
          finanziaria,  i  rapporti  di  consistenza  del   personale
          docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
          dei professori e ricercatori di cui all'art.  1,  comma  9,
          della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,   e   successive
          modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
          o totale, del predetto piano  comporti  la  non  erogazione
          delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
          di personale che eccedono i limiti previsti; 
              e) determinazione di un  limite  massimo  all'incidenza
          complessiva delle spese per l'indebitamento e  delle  spese
          per il personale di ruolo e a  tempo  determinato,  inclusi
          gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle  entrate
          complessive dell'ateneo, al netto di quelle a  destinazione
          vincolata; 
              f)  introduzione  del  costo   standard   unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.
          180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  gennaio
          2009, n. 1; individuazione degli indici da  utilizzare  per
          la  quantificazione  del   costo   standard   unitario   di
          formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR; 
              g)   previsione   della   declaratoria   di    dissesto
          finanziario nell'ipotesi in  cui  l'universita'  non  possa
          garantire    l'assolvimento    delle    proprie    funzioni
          indispensabili ovvero  non  possa  fare  fronte  ai  debiti
          liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; (13) 
              h)   disciplina   delle   conseguenze   del    dissesto
          finanziario  con  previsione  dell'inoltro  da  parte   del
          Ministero  di  preventiva  diffida   e   sollecitazione   a
          predisporre, entro un termine non superiore  a  centottanta
          giorni, un piano di rientro da sottoporre  all'approvazione
          del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, e  da  attuare  nel  limite  massimo  di  un
          quinquennio;  previsione  delle  modalita'   di   controllo
          periodico dell'attuazione del predetto piano; (13) 
              i) previsione, per i casi di  mancata  predisposizione,
          mancata approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione
          del piano, del commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina
          delle modalita' di assunzione  da  parte  del  Governo,  su
          proposta  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
          commissariamento e di nomina di uno o piu'  commissari,  ad
          esclusione del rettore, con il compito di  provvedere  alla
          predisposizione ovvero all'attuazione del piano di  rientro
          finanziario; (13) 
              l)  previsione  di  un  apposito  fondo  di  rotazione,
          distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse  destinate  al
          fondo di finanziamento  ordinario  per  le  universita',  a
          garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 
              m)  previsione  che  gli   eventuali   maggiori   oneri
          derivanti dall'attuazione della  lettera  l)  del  presente
          comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'art.  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente. 
              6. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) definire i LEP, anche con riferimento  ai  requisiti
          di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
          i servizi, quali borse  di  studio,  trasporti,  assistenza
          sanitaria, ristorazione,  accesso  alla  cultura,  alloggi,
          gia'   disponibili   a   legislazione   vigente,   per   il
          conseguimento del pieno successo formativo  degli  studenti
          dell'istruzione  superiore  e  rimuovere  gli  ostacoli  di
          ordine  economico,  sociale  e   personale   che   limitano
          l'accesso ed  il  conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di
          istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli,  ma
          privi di mezzi; 
              b) garantire agli studenti la piu'  ampia  liberta'  di
          scelta in relazione  alla  fruizione  dei  servizi  per  il
          diritto allo studio universitario; 
              c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e
          alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  Fondo
          integrativo per la concessione di  prestiti  d'onore  e  di
          borse di studio, di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2
          dicembre 1991, n. 390; 
              d) favorire il raccordo tra le regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  universita'  e  le
          diverse istituzioni che concorrono  al  successo  formativo
          degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
          degli   interventi   posti   in   essere   dalle   predette
          istituzioni,   nell'ambito    della    propria    autonomia
          statutaria; 
              e) prevedere la stipula di  specifici  accordi  con  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  nella  gestione  e
          nell'erogazione degli interventi; 
              f) definire  le  tipologie  di  strutture  residenziali
          destinate agli studenti universitari e  le  caratteristiche
          peculiari delle stesse. 
              7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  e,  con
          riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  6,  di
          concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, le quali  si  esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di  trasmissione;  decorso
          tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza del termine di cui al comma 1, o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
              8. In attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  17,
          comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   in
          considerazione della complessita'  della  materia  trattata
          dai decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,    nell'impossibilita'    di    procedere    alla
          determinazione  degli  effetti  finanziari   dagli   stessi
          derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi dell'art. 17, comma 5, della citata legge  n.  196
          del 2009, che da' conto della neutralita'  finanziaria  del
          medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da  esso
          derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
              9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare eventuali disposizioni integrative  e  correttive,
          con le medesime  modalita'  e  nel  rispetto  dei  medesimi
          principi e criteri direttivi." 
              "Art. 18. (Chiamata dei professori) 
              (In vigore dal 10 febbraio 2012) 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 29, comma 8,  di  studiosi  in  possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui  all'art.  22  e  alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'art. 24 e  di  contratti  a  qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
          b), e  accertare,  oltre  alla  qualificazione  scientifica
          dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
          in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
          esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche' per l'attribuzione dei contratti  di  cui  all'art.
          24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati  sulla  base
          della programmazione triennale di  cui  all'art.  1,  comma
          105, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui
          all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5,  comma
          4, lettera d),  della  presente  legge.  La  programmazione
          assicura  la   sostenibilita'   nel   tempo   degli   oneri
          stipendiali,   compresi   i   maggiori   oneri    derivanti
          dall'attribuzione   degli   scatti    stipendiali,    dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'art. 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'art.  24  possono  essere  a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'art. 24, comma 3,  lettera  b),  ovvero  di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
          22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              "Art. 19. (Disposizioni  in  materia  di  dottorato  di
          ricerca) 
              (In vigore dal 29 gennaio 2011) 
              1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. I corsi di dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4»; 
              b) al comma 5, lettera c): 
              1) le parole: «comunque non inferiore  alla  meta'  dei
          dottorandi» sono soppresse; 
              2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare»  sono
          inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato  di
          cui all'art. 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»; 
              c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
              «6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»; 
              d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «8-bis. Il titolo di dottore di ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."». 
              2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b)
          del comma 1 del  presente  articolo  acquista  efficacia  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  del
          Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio
          1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo
          comma 1 del presente articolo. 
              3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984,
          n. 476,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, dopo le parole:  «e'  collocato  a
          domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente  con
          le esigenze dell'amministrazione,»; 
              b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Non
          hanno  diritto  al  congedo  straordinario,  con  o   senza
          assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'  conseguito
          il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici  dipendenti
          che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
          anno accademico, beneficiando di detto congedo.  I  congedi
          straordinari e i connessi benefici in godimento  alla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  sono
          mantenuti»." 
              "Art. 22. (Assegni di ricerca) 
              (In vigore dal 29 gennaio 2011) 
              1. Le universita', le istituzioni e gli  enti  pubblici
          di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia  nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile (ENEA) e  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),
          nonche' le istituzioni il cui  diploma  di  perfezionamento
          scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
          dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
          possono conferire assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
          sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del  Ministero  e
          dell'Unione europea,  contengono  informazioni  dettagliate
          sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri  relativi
          alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale
          spettante. 
              2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
          possesso di  curriculum  scientifico  professionale  idoneo
          allo svolgimento di attivita' di  ricerca,  con  esclusione
          del personale di ruolo dei soggetti di cui al  comma  1.  I
          medesimi soggetti possono stabilire  che  il  dottorato  di
          ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero  ovvero,
          per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
          area  medica   corredato   di   una   adeguata   produzione
          scientifica,  costituiscono  requisito   obbligatorio   per
          l'ammissione al bando; in assenza di tale  disposizione,  i
          suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai  fini
          dell'attribuzione degli assegni. 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. La durata  complessiva  dei  rapporti
          instaurati ai sensi del  presente  articolo,  compresi  gli
          eventuali rinnovi, non puo'  comunque  essere  superiore  a
          quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
          stato fruito in coincidenza con il  dottorato  di  ricerca,
          nel limite massimo della durata legale del relativo  corso.
          La titolarita'  dell'assegno  non  e'  compatibile  con  la
          partecipazione a corsi di laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale,   dottorato   di   ricerca    con    borsa    o
          specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
          il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
          dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  disciplinano  le
          modalita'  di  conferimento  degli  assegni  con   apposito
          regolamento, prevedendo la possibilita' di  attribuire  gli
          stessi mediante le seguenti procedure: 
              a) pubblicazione di un unico bando relativo  alle  aree
          scientifiche  di  interesse  del   soggetto   che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca,  seguito  dalla
          presentazione direttamente dai candidati  dei  progetti  di
          ricerca, corredati  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e
          valutati  da  parte  di  un'unica  commissione,  che   puo'
          avvalersi, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica, di esperti  revisori  di  elevata  qualificazione
          italiani o stranieri esterni al  soggetto  medesimo  e  che
          formula,  sulla   base   dei   punteggi   attribuiti,   una
          graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
              b)  pubblicazione  di  bandi   relativi   a   specifici
          programmi  di  ricerca  dotati  di  propri   finanziamenti,
          secondo  procedure  stabilite  dal  soggetto  che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,   con   proprio
          regolamento, possono riservare  una  quota  di  assegni  di
          ricerca  a  studiosi  italiani  o   stranieri   che   hanno
          conseguito il dottorato di ricerca, o  titolo  equivalente,
          all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
          il dottorato di ricerca in Italia. 
              6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di  cui  al
          presente articolo si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
          disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto  1984,
          n. 476, nonche', in materia previdenziale,  quelle  di  cui
          all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  e  successive  modificazioni,   in   materia   di
          astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni  di
          cui al decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per
          malattia, l'art. 1, comma  788,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni.  Nel  periodo  di
          astensione  obbligatoria   per   maternita',   l'indennita'
          corrisposta dall'INPS  ai  sensi  dell'art.  5  del  citato
          decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
          concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 
              7. L'importo degli assegni di cui al presente  articolo
          e' determinato  dal  soggetto  che  intende  conferire  gli
          assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
          con decreto del Ministro. 
              8. Gli assegni non danno  luogo  a  diritti  in  ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
              9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con  i
          titolari degli assegni di cui al presente  articolo  e  dei
          contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche  con  atenei
          diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli
          enti di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  con  il
          medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i  dodici
          anni, anche non continuativi.  Ai  fini  della  durata  dei
          predetti rapporti  non  rilevano  i  periodi  trascorsi  in
          aspettativa per maternita' o per motivi di  salute  secondo
          la normativa vigente." 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
              (In vigore dal 10 febbraio 2012) 
              1.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  non  rinnovabili,  riservati  a
          candidati che hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non
          consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi  dell'art.  51,
          comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
          modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art.
          4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di  analoghi
          contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma 3, lettera  a),  possono
          prevedere il regime di tempo pieno o di tempo  definito.  I
          contratti di cui al comma 3,  lettera  b),  sono  stipulati
          esclusivamente con regime di tempo pieno.  L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata  nel
          ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
          1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
          il titolare del contratto, alla scadenza dello  stesso,  e'
          inquadrato  nel  ruolo   dei   professori   associati.   La
          valutazione  si  svolge  in   conformita'   agli   standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'art. 18,  comma  2,  assicura  la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge e fino al 31 dicembre del sesto anno  successivo,  la
          procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata  per  la
          chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda  fascia
          di professori di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
          indeterminato in servizio  nell'universita'  medesima,  che
          abbiano  conseguito  l'abilitazione  scientifica   di   cui
          all'art. 16. A tal fine le universita'  possono  utilizzare
          fino  alla  meta'  delle  risorse  equivalenti   a   quelle
          necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
          ruolo. A decorrere  dal  settimo  anno  l'universita'  puo'
          utilizzare le risorse corrispondenti fino  alla  meta'  dei
          posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
          cui al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, della  legge
          13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio
          e dottorato di ricerca nelle Universita'): 
              "Art. 2. Il pubblico dipendente  ammesso  ai  corsi  di
          dottorato   di   ricerca   e'    collocato    a    domanda,
          compatibilmente con le  esigenze  dell'amministrazione,  in
          congedo straordinario per motivi di  studio  senza  assegni
          per il periodo di durata  del  corso  ed  usufruisce  della
          borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In
          caso di ammissione a corsi di dottorato  di  ricerca  senza
          borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato  in
          aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il  conseguimento  del
          dottorato di ricerca, cessi il  rapporto  di  lavoro  o  di
          impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
          del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta  la
          ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
          periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con  o
          senza assegni,  i  pubblici  dipendenti  che  abbiano  gia'
          conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i  pubblici
          dipendenti che siano stati iscritti a  corsi  di  dottorato
          per  almeno  un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto
          congedo. I congedi straordinari e i  connessi  benefici  in
          godimento alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione sono mantenuti. 
              Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
          al personale  dipendente  dalla  pubbliche  amministrazioni
          disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  riferimento
          all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. 
              Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2011,  n.  167   (Testo   unico
          dell'apprendistato, a norma dell'art. 1,  comma  30,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247): 
              "Art. 5. Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
              (In vigore dal 25 ottobre 2011) 
              1.  Possono  essere  assunti  in  tutti  i  settori  di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato   per   attivita'   di   ricerca,   per    il
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore, di titoli di studio universitari  e  della  alta
          formazione,  compresi  i  dottorati  di  ricerca,  per   la
          specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, con  particolare  riferimento
          ai  diplomi  relativi  ai  percorsi   di   specializzazione
          tecnologica  degli  istituti  tecnici  superiori   di   cui
          all'art. 7 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il  praticantato  per
          l'accesso alle professioni ordinistiche  o  per  esperienze
          professionali i soggetti di eta' compresa  tra  i  diciotto
          anni e i ventinove anni. Per soggetti in  possesso  di  una
          qualifica professionale conseguita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  il  contratto  di
          apprendistato di alta formazione puo'  essere  stipulato  a
          partire dal diciassettesimo anno di eta'. 
              2. La regolamentazione  e  la  durata  del  periodo  di
          apprendistato per attivita' di ricerca, per  l'acquisizione
          di un diploma o per percorsi di alta formazione e'  rimessa
          alle  Regioni,  per  i  soli  profili  che  attengono  alla
          formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
          datori   di   lavoro   e   dei   prestatori    di    lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          le universita', gli  istituti  tecnici  e  professionali  e
          altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
          possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di   rilevanza
          nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  promozione
          delle  attivita'   imprenditoriali,   del   lavoro,   della
          formazione,   della   innovazione   e   del   trasferimento
          tecnologico. 
              3.   In   assenza   di    regolamentazioni    regionali
          l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione   o
          ricerca e' rimessa ad apposite  convenzioni  stipulate  dai
          singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni  con  le
          Universita', gli istituti  tecnici  e  professionali  e  le
          istituzioni formative o di ricerca  di  cui  al  comma  che
          precede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.". 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile  1999,  n.  224
          (Regolamento recante  norme  in  materia  di  dottorato  di
          ricerca), e' stato pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  13
          luglio 1999, n. 162. 
              Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e  tecnologica),  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),  e'  stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, commi 4  e  5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              (In vigore dal 1 gennaio 2013) 
              (Omissis). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  di  cui  all'art.   16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              (Omissis).". 
              La Raccomandazione della  Commissione  delle  Comunita'
          Europee (2005) 576, dell'11 marzo 2005, riguarda  la  Carta
          europea  dei  Ricercatori  e  un  Codice  di  Condotta  per
          l'Assunzione dei Ricercatori. 
              La  Comunicazione  della  Commissione   al   Parlamento
          europeo, al Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale
          europeo e al  Comitato  delle  Regioni  (2011)  567,  reca:
          "Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la
          modernizzazione dei  sistemi  di  istruzione  superiore  in
          Europa". 
              Il   comunicato   ministeriale   di   Bucarest    reca:
          "Realizzare al meglio il nostro potenziale: Consolidare  lo
          Spazio europeo dell'Istruzione superiore ". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4,  comma  2,  della  legge  3
          luglio  1998  n.  210  (Norme  per  il   reclutamento   dei
          ricercatori e dei professori  universitari  di  ruolo),  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  138,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              "Art. 2. (Misure in materia di riscossione) 
              (Omissis). 
              138.  Al  fine  di   razionalizzare   il   sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
              a) valutazione esterna della qualita'  delle  attivita'
          delle universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici,  sulla  base
          di   un   programma   annuale   approvato   dal    Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
              b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
          di valutazione demandate ai nuclei di  valutazione  interna
          degli atenei e degli enti di ricerca; 
              c) valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 3. (Comitati di esperti  per  la  politica  della
          ricerca). 
              1. Il Governo si avvale di un comitato di  esperti  per
          la politica  della  ricerca  (CEPR),  istituito  presso  il
          MURST,  composto  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche'
          da non piu'  di  9  membri,  nominati  dal  Presidente  del
          Consiglio, su  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   scelti   tra
          personalita' di alta qualificazione del mondo  scientifico,
          tecnologico, culturale, produttivo e delle  parti  sociali,
          assicurando l'apporto di competenze  diverse.  Con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica sono determinate la durata  del  mandato  e  le
          norme generali  di  funzionamento.  I  dipendenti  pubblici
          possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del
          mandato. 
              2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato  sono
          determinate con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e  tecnologica,  a  valere  sullo
          stato di previsione del MURST. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica affida ai membri del  comitato  o
          al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e
          di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca,
          nazionale e internazionale. 
              4. Il CEPR, nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  puo'
          corrispondere con tutte  le  amministrazioni  pubbliche  al
          fine di  ottenere  notizie  e  informazioni,  nonche'  puo'
          chiedere  collaborazione  per  specifiche   attivita'.   Le
          amministrazioni dello Stato possono a loro volta  avvalersi
          del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca  di
          propria competenza. 
              5. Il CEPR si avvale della segreteria di  cui  all'art.
          2, comma 3.".