Art. 10 Dottorato in convenzione con istituzioni estere 1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita', sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.