Art. 10 
 
 
           Dottorato in convenzione con istituzioni estere 
 
  1.  Al  fine   di   realizzare   efficacemente   il   coordinamento
dell'attivita'  di  ricerca  di  alto  livello   internazionale,   le
universita'   possono   attivare   corsi   di    dottorato,    previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed  enti  di
ricerca esteri di  alta  qualificazione  e  di  riconosciuto  livello
internazionale, nel rispetto del  principio  di  reciprocita',  sulla
base di convenzioni che  prevedano  un'effettiva  condivisione  delle
attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le
modalita' di regolazione delle  forme  di  sostegno  finanziario,  le
modalita' di scambio  e  mobilita'  di  docenti  e  dottorandi  e  il
rilascio del titolo congiunto  o  di  un  doppio  o  multiplo  titolo
dottorale.