Art. 11 
 
 
Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato  industriale  e
                  apprendistato di alta formazione 
 
  1. Le universita'  possono  attivare  corsi  di  dottorato,  previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione  con  imprese
che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo. 
  2. Le universita' possono  altresi'  attivare  corsi  di  dottorato
industriale con la possibilita' di  destinare  una  quota  dei  posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai  dipendenti  di
imprese impegnati in attivita' di elevata  qualificazione,  che  sono
ammessi  al  dottorato  a  seguito  di  superamento  della   relativa
selezione. 
  3. Le convenzioni finalizzate ad attivare  i  percorsi  di  cui  ai
commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai
posti  coperti  da  dipendenti   delle   imprese,   la   ripartizione
dell'impegno complessivo del dipendente e  la  durata  del  corso  di
dottorato. 
  4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo
5 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  di  attivare
corsi  di  dottorato  in  apprendistato  con  istituzioni  esterne  e
imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla
base delle convenzioni di cui  ai  commi  1  e  2,  sono  considerati
equivalenti alle borse di dottorato ai fini del  computo  del  numero
minimo necessario per l'attivazione del corso. 
  5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e  2,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli  da  2  a  5,  i  regolamenti  dei  corsi  di
dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa  per  la
presentazione delle  domande  di  ammissione  e  l'inizio  dei  corsi
nonche'  modalita'  organizzative  delle  attivita'  didattiche   dei
dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5,  del  citato   decreto
          legislativo n.  167  del  2011,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.