Art. 11 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione 1. Le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo. 2. Le universita' possono altresi' attivare corsi di dottorato industriale con la possibilita' di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attivita' di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. 3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. 4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso. 5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonche' modalita' organizzative delle attivita' didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 167 del 2011, si vedano le note alle premesse.