Art. 12 
 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
  1. L'ammissione al dottorato comporta  un  impegno  esclusivo  e  a
tempo  pieno,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una  disciplina
specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli
7 e 11. 
  2. I dottorandi, quale parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in  ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi  di
area medica possono partecipare all'attivita'  clinico-assistenziale.
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato. 
  3. La borsa di studio del  dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni,  nella  misura  di  due  terzi  a   carico
dell'amministrazione  e  di  un  terzo  a  carico  del  borsista.   I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
  4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato  godono  per
il periodo di durata  normale  del  corso  dell'aspettativa  prevista
dalla contrattazione collettiva o, per  i  dipendenti  in  regime  di
diritto pubblico, di congedo  straordinario  per  motivi  di  studio,
compatibilmente  con  le  esigenze  dell'amministrazione,  ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  e  successive
modificazioni,  con  o  senza  assegni  e  salvo  esplicito  atto  di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la  prima  volta  a  un
corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. 
  5. Sono estesi ai dottorandi, con le  modalita'  ivi  disciplinate,
gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  6. Alle dottorande si applicano  le  disposizioni  a  tutela  della
maternita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 
  7.  I  regolamenti  di  ateneo   assicurano   ai   dottorandi   una
rappresentanza nel collegio  di  dottorato  per  la  trattazione  dei
problemi didattici e organizzativi. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "Art. 2. (Armonizzazione). 
              (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              (Omissis).". 
              - Per il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  476
          del 1994, si vedano le note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,   n.   68
          (Revisione della  normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere  a),  secondo
          periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
          secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
          3, lettera f), e al comma 6),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni  di
          cui agli articoli 17 e 22 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
          a tutela e  sostegno  della  maternita'  e  paternita'  nei
          confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della L.  8  agosto  1995,  n.
          335), e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2007, n. 247.