Art. 12 Diritti e doveri dei dottorandi 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11. 2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato. 3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. 5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "Art. 2. (Armonizzazione). (Omissis). 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. (Omissis).". - Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1994, si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.