Art. 13 
 
 
         Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato 
 
  1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi  di
dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei
dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie del Ministero stesso, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 16, comma 1. 
  2. Il  finanziamento  ministeriale  e'  ripartito  annualmente  con
decreto del Ministro, sentita  l'ANVUR,  tenuto  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) qualita' della ricerca svolta  dai  membri  del  collegio  dei
docenti; 
    b) grado di internazionalizzazione del dottorato; 
    c) grado  di  collaborazione  con  il  sistema  delle  imprese  e
ricadute del dottorato sul sistema socio-economico; 
    d) attrattivita' del dottorato; 
    e) dotazione  di  servizi,  risorse  infrastrutturali  e  risorse
finanziarie a disposizione del dottorato e dei  dottorandi,  anche  a
seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; 
    f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca. 
  3. Il Ministero puo' destinare  annualmente  una  quota  dei  fondi
disponibili a una o piu' delle seguenti finalita': 
    a) finanziamento diretto di  borse  di  dottorato  a  seguito  di
procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici; 
    b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al
reperimento di finanziamenti esterni; 
    c) incentivazione, sentito il CEPR,  di  corsi  di  dottorato  in
settori strategici o innovativi individuati dal Ministero  ovvero  di
dottorati  svolti  in  convenzione  o  in  consorzio  con  imprese  e
pubbliche amministrazioni; 
    d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere  la
residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di  corsi  di
dottorato  di  qualificazione  particolarmente  elevata   a   livello
internazionale, individuati  a  seguito  di  procedure  nazionali  di
selezione. 
  4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo  di
piu' istituzioni si tiene conto,  per  i  fini  di  cui  al  presente
articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.