Art. 14 
 
 
     Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato 
 
  1.  Il  Ministero  cura  la  costituzione  e   l'aggiornamento   di
un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di  una  banca  dati
delle tesi di dottorato. 
  2. L'anagrafe  nazionale  dei  dottorati  di  ricerca  contiene  le
informazioni utili ai fini  della  promozione  dei  corsi  a  livello
nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del  monitoraggio  e
della valutazione degli stessi nell'ambito degli  indirizzi  definiti
dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene  inoltre
informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori
di ricerca. 
  3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della  tesi
l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in
formato  elettronico,   nella   banca   dati   ministeriale.   Previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti,  possono   essere   rese
indisponibili parti della tesi  in  relazione  all'utilizzo  di  dati
tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa  vigente  in
materia. Resta fermo l'obbligo del  deposito  della  tesi  presso  le
biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.