Art. 14 Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato 1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato. 2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca. 3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.