Art. 15 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile  1999,  n.  224,  concernente  il
regolamento recante norme in materia  di  dottorato  di  ricerca,  e'
abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2,  4,  5,  6,  7  che  si
applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui
al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Le universita',  entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento, provvedono ad  adeguare  alla  nuova
normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi  quarantacinque
giorni,  a  formulare,  ai  sensi   dell'articolo   3,   domanda   di
accreditamento per  almeno  il  cinquanta  per  cento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca  che  intendono  attivare  nell'anno  accademico
successivo all'entrata in  vigore  del  presente  regolamento.  Fermo
restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di  dottorato
dovranno essere accreditati,  l'eventuale  attivazione  di  corsi  di
dottorato non accreditati ai  sensi  del  presente  regolamento  puo'
essere disposta esclusivamente con  riferimento  all'anno  accademico
2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi
attivati da  ciascuna  universita'  nell'anno  accademico  2012/13  e
relativi al XXIX ciclo. L'eventuale  attivazione  di  tali  corsi  e'
disposta dall'universita' previo  parere  favorevole  del  nucleo  di
valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti  di  cui
all'articolo 4. 
  3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera
e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  b),  non
possono presentare domanda di accreditamento  fino  alla  conclusione
della VQR 2004-2010. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti  al  citato  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          n. 224 del 1999, si vedano le note alle premesse.