Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 febbraio 2013 Il Ministro: Profumo Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57
Note all'art. 16: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -ANVUR-, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2010, n. 122, S. O.