Art. 16 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. L'ANVUR svolge le attivita' previste  dal  presente  regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010,  n.  76,  e  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 8 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Profumo 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013 
  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          1  febbraio  2010,  n.  76  (Regolamento   concernente   la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          -ANVUR-, adottato ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  27  maggio
          2010, n. 122, S. O.