Art. 2 
 
Soggetti che possono  richiedere  l'accreditamento  e  individuazione
  delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca 
  1. I  corsi  di  dottorato  sono  attivati,  previo  accreditamento
concesso dal Ministero, su conforme parere  dell'ANVUR,  in  coerenza
con le linee guida condivise  a  livello  europeo,  da  soggetti  che
sviluppano   una   specifica,   ampia,   originale,   qualificata   e
continuativa attivita', sia didattica che di  ricerca,  adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il
dottorato. 
  2. Possono richiedere l'accreditamento dei  corsi  di  dottorato  e
delle relative sedi i seguenti soggetti: 
    a) universita' italiane, anche in convenzione con universita'  ed
enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica  e  di
personale, strutture e attrezzature idonei,  fermo  restando  che  in
tali casi sede amministrativa del  dottorato  e'  l'universita',  cui
spetta il rilascio del titolo accademico; 
    b) qualificate  istituzioni  italiane  di  formazione  e  ricerca
avanzate; 
    c) consorzi tra universita', di  cui  almeno  una  italiana,  con
possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; 
    d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed  enti
di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di  Paesi
diversi, fermo restando che in  tali  casi  sede  amministrativa  del
consorzio e' l'universita'  italiana,  cui  spetta  il  rilascio  del
titolo accademico; 
    e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  con  imprese,  anche  di  Paesi
diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando
che in tali casi sede amministrativa del dottorato e'  l'universita',
cui spetta il rilascio del titolo accademico. 
  3. La qualificazione delle istituzioni  italiane  di  formazione  e
ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e'  accertata,  ferme
restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui
all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) formazione e ricerca tra  i  compiti  istituzionali  dell'ente
espressamente citati nello statuto; 
    b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali; 
    c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca
di  livello  universitario  per  almeno  cinque   anni   continuativi
immediatamente precedenti la  richiesta  di  accreditamento,  secondo
elevati standard di qualita' almeno pari a quelli  richiesti  per  la
didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore  in
cui si intende attivare il corso di dottorato; 
    d)  requisiti   organizzativi   e   disponibilita'   di   risorse
finanziarie  atti  a  garantire   la   razionale   organizzazione   e
l'effettiva sostenibilita'  dei  corsi  di  dottorato  per  tutto  il
periodo necessario al conseguimento del titolo; 
    e) aver partecipato all'ultimo  esercizio  di  Valutazione  della
Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a
conclusione della procedura  e  con  esito  positivo,  per  tutte  le
strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR
definisce i criteri per  l'individuazione  della  soglia  minima  che
determina l'esito positivo della valutazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge
          n. 210 del 1998, si vedano le note alle premesse.