Art. 2 Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca 1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. 2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti: a) universita' italiane, anche in convenzione con universita' ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico; b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate; c) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, con possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio e' l'universita' italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico; e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico. 3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e' accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri: a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto; b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali; c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualita' almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato; d) requisiti organizzativi e disponibilita' di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilita' dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo; e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge n. 210 del 1998, si vedano le note alle premesse.