Art. 3 
 
 
                Accreditamento dei corsi e delle sedi 
 
  1. Il sistema dell'accreditamento si  articola  nell'autorizzazione
iniziale ad attivare corsi di dottorato e  nella  verifica  periodica
della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le
modalita' di cui al presente articolo. 
  2. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  che  intendono
richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui
si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero,  corredata  della
documentazione  attestante  il  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4. 
  3. La domanda specifica altresi' per quale  numero  complessivo  di
posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso  di
dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con  richiesta  motivata
anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva
la  conseguente  valutazione.  La  domanda  di  accreditamento   puo'
concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli. 
  4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere  altresi'  corredata
dalla documentazione attestante il rispetto dei  criteri  di  cui  al
comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni: 
    a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la  mancata
partecipazione   alla   VQR    comporta    la    revoca    automatica
dell'accreditamento; 
    b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto  nel
precedente  quinquennio  corsi  di  dottorato  in   convenzione   con
un'universita' di riferimento,  quale  sede  amministrativa,  per  il
rilascio  del  titolo  accademico,   con   evidenza   della   stretta
connessione  dell'attivita'  di  ricerca  svolta  con   l'universita'
medesima. 
  5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della  domanda  di
accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime  con  motivato
parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento,
entro 60 giorni dal ricevimento della  domanda.  L'accreditamento  e'
concesso o negato  con  decreto  del  Ministro,  su  conforme  parere
dell'ANVUR.  Il  decreto  e'  trasmesso  al  soggetto  richiedente  e
all'organo di valutazione interna dello stesso  in  tempo  utile  per
l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso. 
  6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi  per  tutti  i  soggetti
richiedenti  e   il   riconoscimento   della   qualificazione   delle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno  durata
quinquennale, fatta salva la verifica annuale  della  permanenza  dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f). 
  7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel
tempo  dei  requisiti  richiesti  per   l'accreditamento   ai   sensi
dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR,  anche  sulla  base
dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione
interna delle istituzioni accreditate, secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
  8.  La  perdita  di  uno  o  piu'  requisiti  comporta  la   revoca
dell'accreditamento, disposta con decreto  del  Ministro,  su  parere
conforme dell'ANVUR. 
  9. In caso di revoca dell'accreditamento, il  soggetto  interessato
sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo  dei
corsi di dottorato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.   76
          (Regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
          dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca -ANVUR-,  adottato  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286): 
              "Art. 3. (Attivita', criteri e metodi) 
              1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita': 
              a) valuta la qualita' dei processi,  i  risultati  e  i
          prodotti delle attivita' di gestione, formazione,  ricerca,
          ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
          e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
          strutture dei predetti enti;  le  predette  valutazioni  si
          concludono entro un periodo di 5 anni; 
              b) definisce criteri e metodologie per la  valutazione,
          in  base  a  parametri  oggettivi  e  certificabili,  delle
          strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e  dei
          corsi di studio universitari, ivi compresi i  dottorati  di
          ricerca,   i   master   universitari   e   le   scuole   di
          specializzazione,  ai  fini  dell'accreditamento  periodico
          degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque  il
          contributo delle  procedure  di  auto-valutazione.  Per  le
          questioni didattiche e' promosso il  coinvolgimento  attivo
          degli studenti e dei loro  organismi  di  rappresentanza  e
          delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica; 
              c) esercita funzioni di indirizzo  delle  attivita'  di
          valutazione demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna
          degli atenei e degli  enti  di  ricerca,  ad  eccezione  di
          quelle  loro  affidate  dalle  rispettive  istituzioni   di
          appartenenza, raccordando la propria attivita'  con  quella
          di valutazione interna svolta dai nuclei  e  confrontandosi
          con questi ultimi sulla definizione di criteri,  metodi  ed
          indicatori; 
              d) predispone, anche in riferimento  alle  funzioni  di
          cui alla lettera b), in  collaborazione  con  i  nuclei  di
          valutazione interna procedure uniformi per  la  rilevazione
          della valutazione dei corsi da parte degli studenti,  fissa
          i requisiti minimi cui le Universita' si attengono  per  le
          procedure di valutazione dell'efficacia della  didattica  e
          dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e  ne
          cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita'
          informatiche; 
              e)  elabora  e  propone   al   Ministro   i   requisiti
          quantitativi e qualitativi, in termini  di  risorse  umane,
          infrastrutturali e finanziarie stabili,  e  di  adeguatezza
          dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
          fini  dell'istituzione   fusione   o   federazione   ovvero
          soppressione  di  universita'  o  di  sedi  distaccate   di
          universita'  esistenti,  nonche'  per   l'attivazione,   la
          chiusura o  l'accorpamento  di  tutti  i  corsi  di  studio
          universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
          universitari e le scuole di specializzazione; 
              f) elabora, su richiesta del Ministro, i  parametri  di
          riferimento per l'allocazione  dei  finanziamenti  statali,
          ivi inclusa la determinazione  dei  livelli  essenziali  di
          prestazione e  dei  costi  unitari  riferiti  a  specifiche
          tipologie di servizi; 
              g)  valuta,  sulla  base  dei  risultati  attesi  e  di
          parametri  predefiniti,  i  risultati  degli   accordi   di
          programma ed il  loro  contributo  al  miglioramento  della
          qualita' complessiva  del  sistema  universitario  e  della
          ricerca; 
              h) valuta  l'efficienza  e  l'efficacia  dei  programmi
          pubblici  di  finanziamento  e  di   incentivazione   delle
          attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione; 
              i) svolge, su richiesta del Ministro e  compatibilmente
          con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita'
          di valutazione, nonche'  di  definizione  di  standard,  di
          parametri e di normativa tecnica. 
              2. Costituiscono tra l'altro oggetto della  valutazione
          di cui alla lettera a) del comma 1: 
              a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita'  didattica
          sulla   base   di   standard   qualitativi    di    livello
          internazionale,   anche   con   riferimento   agli    esiti
          dell'apprendimento da  parte  degli  studenti  ed  al  loro
          adeguato inserimento nel mondo del lavoro; 
              b) la qualita' dei  prodotti  della  ricerca,  valutati
          principalmente  tramite  procedimenti  di  valutazione  tra
          pari; 
              c)    l'acquisizione    di    finanziamenti    esterni,
          l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di
          ricercatori con soggetti pubblici e privati; 
              d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum
          degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri  di
          elevata qualificazione; 
              e) l'efficienza e la sostenibilita' delle  strutture  e
          dei processi di governo e di gestione; 
              f) la completezza  e  correttezza  della  comunicazione
          pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e  di
          ricerche; di servizi  e  strutture  per  gli  studenti;  di
          risultati dell'autovalutazione;  di  valutazioni  da  parte
          degli studenti; di efficienza ed efficacia dei  servizi  di
          orientamento  al  lavoro;  di  valutazioni   di   organismi
          internazionali   e   comunitari   anche   in    riferimento
          all'assegnazione di finanziamenti e alla  partecipazione  a
          progetti di ricerca. 
              3. Nello  svolgimento  delle  sue  attivita'  l'Agenzia
          utilizza  i  criteri,  i  metodi  e  gli  indicatori   piu'
          appropriati per ogni tipologia  di  valutazione,  anche  in
          riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di
          quelli definiti dalla Commissione di cui all'art. 13, comma
          1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale
          e internazionale. 
              4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi  1  e  2
          sono svolte su richiesta del Ministro anche  nei  confronti
          dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi  per
          la  ricerca  universitaria,  nonche'  di  altre   strutture
          universitarie e di ricerca.".