Art. 4 
 
 
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
                               ricerca 
 
  1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e  delle
sedi di dottorato: 
    a) la presenza di un collegio del dottorato  composto  da  almeno
sedici  docenti,  di  cui  non  piu'  di   un   quarto   ricercatori,
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del
corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo
2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere  formato  fino  a  un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli  di  dirigenti  di  ricerca,
primi ricercatori e ricercatori degli enti di  ricerca,  o  posizioni
equivalenti negli enti stranieri.  Nel  caso  di  dottorati  attivati
dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio
deve in  ogni  caso  essere  formato  in  maggioranza  da  professori
universitari  a  seguito  di  specifica  convenzione  stipulata   tra
l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini
del rispetto del requisito  di  cui  alla  presente  lettera  ciascun
soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale; 
    b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di  documentati
risultati  di  ricerca  di  livello   internazionale   negli   ambiti
disciplinari  del  corso,  con  particolare  riferimento   a   quelli
conseguiti nei  cinque  anni  precedenti  la  data  di  richiesta  di
accreditamento; 
    c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la  disponibilita'
di un numero medio di  almeno  sei  borse  di  studio  per  corso  di
dottorato attivato, fermo  restando  che  per  il  singolo  ciclo  di
dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al
fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare  altre
forme  di  finanziamento  di  importo  almeno  equivalente   comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di
cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  c),  ciascuna  istituzione
consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse  di
studio; 
    d) la disponibilita' di congrui e stabili  finanziamenti  per  la
sostenibilita'   del   corso,   con   specifico   riferimento    alla
disponibilita' di borse di studio ai sensi  della  lettera  c)  e  al
sostegno della ricerca nel cui  ambito  si  esplica  l'attivita'  dei
dottorandi; 
    e)  la  disponibilita'  di  specifiche  e  qualificate  strutture
operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di  ricerca  dei
dottorandi, ivi inclusi,  relativamente  alla  tipologia  del  corso,
laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche  dati
e risorse per il calcolo elettronico; 
    f)  la  previsione  di  attivita',  anche  in  comune  tra   piu'
dottorati,  di  formazione  disciplinare  e  interdisciplinare  e  di
perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel  campo  della
gestione della ricerca e della  conoscenza  dei  sistemi  di  ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei  risultati  della
ricerca e della proprieta' intellettuale. 
  2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo  2,  comma  2,
lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad  assicurare
l'attivazione dei cicli di  dottorato  per  almeno  un  triennio.  Le
convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso
di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1  indicando,
per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di  docenza,
la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture  operative  e
scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del  corso  e,  fatta
eccezione  per  i  dottorati  attivati  con  istituzioni  estere,  il
contributo di almeno  tre  borse  di  studio  per  ciascun  ciclo  di
dottorato. Per i dottorati attivati in  convenzione  con  istituzioni
estere, l'apporto in termini di borse di studio di  ciascun  soggetto
convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10,  fermo  restando
il rispetto del requisito di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  primo
periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra  universita'  e'  altresi'
possibile  prevedere  il  rilascio  del  titolo  accademico   doppio,
multiplo o congiunto. 
  3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da
parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c)  e  d),
salvo motivate eccezioni, valutate  nell'ambito  delle  procedure  di
accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie  e  di
ricerca che possono essere ordinariamente  consorziabili  e'  pari  a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in
maniera continuativa  un'effettiva  condivisione  delle  strutture  e
delle attivita' didattiche e di ricerca.