Art. 5 
 
 
Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di  dottorato
                             di ricerca 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  disciplinano  con
proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto  dei
criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12. 
  2. Gli istituti universitari a  ordinamento  speciale  disciplinano
con  propri  regolamenti  i  corsi  di  dottorato  e  perfezionamento
finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca,  fermo
restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo  3.  Non  si
applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4,  comma  1,
lettere a) e c).