Art. 7 
 
 
Raccordo tra i corsi di dottorato e  le  scuole  di  specializzazione
                               mediche 
 
  1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita'
di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e  di
un corso di specializzazione medica e della conseguente  riduzione  a
un minimo di due anni del corso di dottorato  medesimo  nel  rispetto
dei seguenti criteri generali: 
    a) lo specializzando deve risultare vincitore di un  concorso  di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in  cui
frequenta la scuola di specializzazione; 
    b) la frequenza congiunta puo' essere disposta  durante  l'ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere  compatibile  con
l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a  seguito  di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima; 
    c) il  collegio  dei  docenti  del  corso  di  dottorato  dispone
l'eventuale accoglimento della domanda  di  riduzione  a  seguito  di
valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte  nel  corso  della
specializzazione medica e attestate dal  consiglio  della  scuola  di
specializzazione; 
    d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta  lo  specializzando
non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.