Art. 7 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche 1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui frequenta la scuola di specializzazione; b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima; c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione; d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.