Art. 8 
 
 
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato  e  di  conseguimento  del
                               titolo 
 
  1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione  a
evidenza pubblica, che deve concludersi  entro  e  non  oltre  il  30
settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto  dal  comma
2. La domanda di partecipazione ai posti con  borsa  di  studio  puo'
essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro  che,
alla  data  di  scadenza  del  bando,  sono  in  possesso  di  laurea
magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che  conseguano
il   titolo   richiesto   per   l'ammissione,   pena   la   decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione,  entro  il
termine massimo del 31 ottobre dello  stesso  anno.  L'idoneita'  del
titolo estero viene accertata dalla  commissione  del  dottorato  nel
rispetto della normativa vigente in materia in  Italia  e  nel  Paese
dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei  trattati  o  accordi
internazionali  in  materia  di  riconoscimento  di  titoli  per   il
proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma  5  e
all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide  con  quello
di inizio dell'anno accademico. 
  2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e  in  inglese  e
pubblicizzato in via telematica sul sito  del  soggetto  accreditato,
sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare  i
criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le  eventuali
prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale,  o
prove orali  previste.  Se  il  bando  prevede  una  quota  di  posti
riservati a studenti laureati in universita'  estere,  ai  sensi  del
comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di
mobilita' internazionale, i soggetti  accreditati  possono  stabilire
modalita' di svolgimento della procedura di ammissione  differenziate
e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I  posti  riservati
non attribuiti possono essere resi disponibili per  le  procedure  di
cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le  imprese  si
applica quanto previsto dall'articolo 11. 
  3. Il bando contiene l'indicazione  del  numero  di  borse  di  cui
all'articolo  9,  comma  1,   nonche'   quello   dei   contratti   di
apprendistato, di cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167,  e  di  eventuali  altre  forme  di  sostegno
finanziario,  a  valere  su  fondi  di  ricerca   o   altre   risorse
dell'universita',  ivi  inclusi  gli  assegni  di  ricerca   di   cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  che  possono
essere attribuiti a uno  o  piu'  candidati  risultati  idonei  nelle
procedure di selezione,  nonche'  l'indicazione  delle  tasse  e  dei
contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto
previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. 
  4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento  puo'
essere riservata a  soggetti  che  hanno  conseguito  in  universita'
estere il titolo di studio necessario per l'ammissione  al  corso  di
dottorato. 
  5.  Nel  caso  di   progetti   di   collaborazione   comunitari   e
internazionali  possono  essere  previste  specifiche  procedure   di
ammissione  e  modalita'  organizzative  che  tengano   conto   delle
caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di
corsi di dottorato accreditati. 
  6. Il titolo di dottore di ricerca,  abbreviato  con  le  diciture:
"Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva
valutazione di una tesi di ricerca che  contribuisca  all'avanzamento
delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua  italiana  o
inglese, e' redatta in lingua italiana  o  inglese  ovvero  in  altra
lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi,  alla
quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte
nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e'  valutata
da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a
istituzioni  estere,  esterni  ai  soggetti  che  hanno  concorso  al
rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I
valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla  tesi  e  ne
propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per  un
periodo  non  superiore  a   sei   mesi   se   ritengono   necessarie
significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale  periodo,  la
tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata  da
un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle
correzioni o integrazioni  eventualmente  apportate.  La  discussione
pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui  composizione  e'
definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi,  con
motivato giudizio scritto collegiale, e'  approvata  o  respinta.  La
commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la  lode  in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5,  del  citato   decreto
          legislativo n.  167  del  2011,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 22, della legge  della  citato
          legge n. 240 del 2010, si vedano le note alle premesse.