Art. 11 Tutela del giocatore 1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione delle scommesse da parte dei minorenni. 2. Il concessionario adotta e rende disponibili: a) gli strumenti e accorgimenti, gia' individuati in attuazione dell'articolo 24, comma 17, lettere e) ed f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilita' di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato; b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilita' di effettuare scommesse, nelle modalita' previste dalle linee guida per la certificazione. 3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente regolamento e dei relativi siti internet.
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 24, comma 17, della citata legge n. 88 del 2009: "Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie) (In vigore dal 29 luglio 2009) (Omissis). 17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e); b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso societa' controllanti, controllate o collegate; e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario; f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto; h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita' indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione; l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita' indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarita' dei giocatori.".