Art. 11 
 
 
                        Tutela del giocatore 
 
  1. Il concessionario  promuove  i  comportamenti  responsabili,  ne
vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione
delle scommesse da parte dei minorenni. 
  2. Il concessionario adotta e rende disponibili: 
    a) gli strumenti e accorgimenti, gia' individuati  in  attuazione
dell'articolo 24, comma 17, lettere e) ed f)  della  legge  7  luglio
2009,  n.  88,  che  consentano  al  giocatore   di   auto-escludersi
volontariamente dalla possibilita' di  effettuare  scommesse  per  un
determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato; 
    b) gli strumenti che obbligano il giocatore  a  predeterminare  i
propri parametri di autolimitazione,  a  pena  di  impossibilita'  di
effettuare scommesse, nelle modalita' previste dalle linee guida  per
la certificazione. 
  3. AAMS rende disponibile sul proprio sito  internet  l'elenco  dei
concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente
regolamento e dei relativi siti internet. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  24,  comma  17,  della
          citata legge n. 88 del 2009: 
              "Art.  24.  (Adeguamento  comunitario  di  disposizioni
          tributarie) 
              (In vigore dal 29 luglio 2009) 
              (Omissis). 
              17. La sottoscrizione della domanda di concessione,  il
          cui  modello  e'  reso   disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato  sul  proprio  sito  web,
          implica  altresi'  l'assunzione  da  parte   del   soggetto
          richiedente dei seguenti  obblighi  valevoli  per  l'intera
          durata della concessione: 
              a)  dimostrazione,  su  richiesta  dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato,  della  persistenza  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
          a) a e); 
              b)  comunicazione  all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai  requisiti
          ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); 
              c) accesso dei giocatori all'area  operativa  del  sito
          web del concessionario dedicata all'offerta dei  giochi  di
          cui al comma 11, lettere da a)  a  f),  esclusivamente  sub
          registrazione telematica  da  parte  del  sistema  centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              d)  esclusione  dei  consumatori  residenti  in  Italia
          dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
          f),  attraverso  siti  diversi  da   quelli   gestiti   dai
          concessionari  in  aderenza   a   quanto   previsto   dalla
          concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
          direttamente  ovvero  attraverso   societa'   controllanti,
          controllate o collegate; 
              e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
          accorgimenti    per    l'autolimitazione     ovvero     per
          l'autoesclusione dal gioco,  l'esclusione  dall'accesso  al
          gioco  da  parte  di  minori,  nonche'  l'esposizione   del
          relativo divieto in modo visibile negli  ambienti  virtuali
          di gioco gestiti dal concessionario; 
              f) promozione di comportamenti responsabili di gioco  e
          vigilanza sulla  loro  adozione  da  parte  dei  giocatori,
          nonche' di misure a tutela  del  consumatore  previste  dal
          codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206; 
              g) nell'ambito  dell'esercizio  e  della  raccolta  dei
          giochi di  cui  al  comma  11,  svolgimento  dell'eventuale
          attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
          canale prescelto; 
              h)      trasmissione      al      sistema      centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          informazioni anonime  relative  alle  singole  giocate,  ai
          prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli  conti  di
          gioco, ai relativi saldi, nonche',  utilizzando  protocolli
          di    comunicazione     stabiliti     con     provvedimento
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  ai
          movimenti, da identificare con apposita codifica,  relativi
          ad attivita' di gioco  effettuate  dal  giocatore  mediante
          canali che non prevedono la sub registrazione da parte  del
          sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato; 
              i) messa a disposizione, nei tempi e con  le  modalita'
          indicati  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti  e
          le  informazioni  occorrenti   per   l'espletamento   delle
          attivita'  di  vigilanza   e   controllo   della   medesima
          Amministrazione; 
              l) consenso all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato per  l'accesso,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
          indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
          incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
          e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di  massima
          assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; 
              m)  utilizzo  di  conti  correnti  bancari  o   postali
          dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti  di
          gioco di titolarita' dei giocatori.".