Art. 12 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla  corretta
applicazione delle norme  previste  dal  presente  regolamento  anche
attraverso ispezioni presso le sedi dei  concessionari,  nonche'  sui
sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi. 
  2. Fermi rimanendo i casi di  revoca  e  decadenza  previsti  dalle
convenzioni  per  l'affidamento  in  concessione  dell'esercizio  dei
giochi pubblici di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le
autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono soggette  alla  sospensione
cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino  alla  data  in
cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni  comunicate  da
AAMS ovvero, nel caso di  inadempimento  oltre  trenta  giorni  dalla
comunicazione  delle  prescrizioni.  La  sospensione  cautelativa  e'
adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo  ed  alla
emissione   della   decisione   definitiva   circa   l'adozione   del
provvedimento di decadenza, nei seguenti casi: 
    a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di  cui
all'articolo 2; 
    b)  quando  nello  svolgimento   dell'attivita'   sono   commesse
reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11. 
  3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso,  indennizzo
o risarcimento spetta al concessionario, prescindere  dall'esito  del
relativo procedimento.