Art. 2 
 
 
            Autorizzazione alla raccolta delle scommesse 
 
  1. Ai fini dell'autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui
all'articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad  AAMS  apposita
istanza, corredata dal progetto della piattaforma di  gioco  e  dalla
certificazione  recante  l'esito  positivo  della  verifica   tecnica
diretta ad accertare la conformita' della  piattaforma  di  gioco  ai
requisiti  riportati  nelle  linee  guida  per   la   certificazione,
approvate con provvedimento di AAMS e rese  disponibili  sul  proprio
sito  istituzionale.  Successive  modifiche   delle   caratteristiche
essenziali del  progetto  della  piattaforma  sono  subordinate  alla
preventiva  approvazione  di  AAMS  e  all'eventuale  rinnovo   della
certificazione.