Art. 2 Autorizzazione alla raccolta delle scommesse 1. Ai fini dell'autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformita' della piattaforma di gioco ai requisiti riportati nelle linee guida per la certificazione, approvate con provvedimento di AAMS e rese disponibili sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione.