Art. 3 Oggetto delle scommesse 1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel programma ufficiale di AAMS, nonche' nei programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale. 2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel determinato evento dai programmi di cui al comma 1. 3. Il giocatore puo' effettuare una pluralita' di offerte «banco» e «puntata» per ogni singolo mercato, purche' sia attiva la procedura di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione a ciascuna offerta.