Art. 3 
 
 
                       Oggetto delle scommesse 
 
  1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi  contenuti  nel
programma ufficiale di AAMS, nonche'  nei  programmi  di  avvenimenti
personalizzati e complementari a quello ufficiale. 
  2. Per  ogni  evento,  possono  essere  oggetto  delle  offerte  di
scommessa solo gli esiti dei tipi  di  scommessa  previsti  per  quel
determinato evento dai programmi di cui al comma 1. 
  3. Il giocatore puo' effettuare una pluralita' di offerte «banco» e
«puntata» per ogni singolo mercato, purche' sia attiva  la  procedura
di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione  a
ciascuna offerta.