Art. 4 
 
 
                 Scommesse ammesse, caratteristiche 
              delle offerte di scommessa e abbinamento 
 
  1. Le scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori
sono  quelle  per  le  quali  l'importo  scommesso  e  la  somma   da
riscuotere,  in  caso  di  vincita,  o  le  relative   modalita'   di
determinazione, sono concordate mediante l'inserimento da  parte  del
giocatore di una offerta di scommessa e la  successiva  effettuazione
dell'abbinamento da parte della piattaforma di raccolta. 
  2.  Per  garantire  la  sicurezza  e  riservatezza  del  giocatore,
l'interazione diretta fra giocatori e' virtuale  ed  avviene  con  la
mediazione del concessionario, il quale consente ai  giocatori  sulla
propria piattaforma di raccolta di inserire offerte di  scommessa  da
abbinare con offerte di scommessa gia' effettuate  o  da  effettuarsi
sulla piattaforma di raccolta. 
  3. L'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta,
ove acquisita dal concessionario, si  intende  presa  in  carico  con
riserva in attesa di accettazione da parte del sistema  centralizzato
e del successivo abbinamento da parte del concessionario. 
  4. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato,  nei  modi
previsti dal protocollo di comunicazione, i  dati  delle  offerte  di
scommessa  effettuate  sulla  propria  piattaforma  di  raccolta.  Il
sistema centralizzato accetta, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  le
offerte  di  scommessa  e   attribuisce   i   codici   identificativi
comunicandoli  al  concessionario,  che  li  rende   accessibili   al
giocatore nell'area personale relativa al suo conto di gioco. 
  5. Le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta
costituiscono scommesse valide e vincolanti per il giocatore  solo  a
seguito dell'eventuale abbinamento effettuato  dal  concessionario  e
nei limiti dello stesso. Le offerte di scommessa sono  revocabili  da
parte del giocatore sino alla comunicazione del loro abbinamento,  o,
se anteriore, sino alla  chiusura  dell'accettazione  di  offerte  di
scommessa sul relativo mercato. In caso di abbinamento  parziale,  le
offerte  di  scommessa  sono  revocabili  solo  per  la  quota  parte
dell'esposizione massima che non costituisca gia' importo scommesso. 
  6.  Le  offerte  di  scommessa   potranno   essere   abbinate   dal
concessionario, in tutto o in parte, ad una o piu' altre  offerte  di
scommessa, nel rispetto delle modalita' di abbinamento pubblicate dal
concessionario  sul   proprio   sito.   A   tal   fine,   nell'ambito
dell'abbinamento parziale o totale  di  un'offerta  di  scommessa  il
concessionario individua l'importo scommesso che, nell'aggregato, non
puo' mai eccedere l'esposizione massima prescelta  dal  giocatore  in
relazione a tale offerta di scommessa. L'acquisizione  di  un'offerta
di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta non ne comporta
l'abbinamento, il quale  e'  eventuale  ed  e'  comunque  subordinato
all'accettazione da parte del sistema  centralizzato  secondo  quanto
previsto al comma 4. 
  7. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato,  nei  modi
previsti dal protocollo di comunicazione,  gli  abbinamenti  generati
dalle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di  raccolta.
Il  sistema  centralizzato  accetta  le  offerte   di   scommessa   e
attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario. 
  8. Il concessionario comunica l'avvenuto abbinamento delle  offerte
di  scommessa  effettuate  sulla  piattaforma  di  raccolta  mediante
registrazione, nell'area personale del conto di gioco del  giocatore,
dell'importo scommesso, della quota attribuita e  dell'identificativo
dell'abbinamento. 
  9.  L'importo  scommesso  e'  prelevato  dal  conto  di  gioco  del
giocatore e, in caso di vincita ed  in  assenza  di  altre  posizioni
debitorie del  giocatore,  e'  restituito  al  giocatore  assieme  al
pagamento delle vincite nette relative  al  medesimo  mercato.  Prima
della chiusura dell'accettazione delle scommesse,  il  concessionario
puo' consentire al giocatore di  disporre  dell'eventuale  differenza
fra gli importi scommessi, in un  particolare  mercato,  per  offerte
«banco», da una parte, e per offerte «puntata», dall'altra, che siano
state abbinate, al solo  fine  di  effettuare  ulteriori  offerte  di
scommessa relative allo  stesso  mercato.  In  tal  caso  l'eventuale
commissione  sulle  vincite   viene   calcolata   a   seguito   della
determinazione degli esiti ai sensi dell'articolo 7.