Art. 4 Scommesse ammesse, caratteristiche delle offerte di scommessa e abbinamento 1. Le scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori sono quelle per le quali l'importo scommesso e la somma da riscuotere, in caso di vincita, o le relative modalita' di determinazione, sono concordate mediante l'inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa e la successiva effettuazione dell'abbinamento da parte della piattaforma di raccolta. 2. Per garantire la sicurezza e riservatezza del giocatore, l'interazione diretta fra giocatori e' virtuale ed avviene con la mediazione del concessionario, il quale consente ai giocatori sulla propria piattaforma di raccolta di inserire offerte di scommessa da abbinare con offerte di scommessa gia' effettuate o da effettuarsi sulla piattaforma di raccolta. 3. L'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta, ove acquisita dal concessionario, si intende presa in carico con riserva in attesa di accettazione da parte del sistema centralizzato e del successivo abbinamento da parte del concessionario. 4. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, i dati delle offerte di scommessa effettuate sulla propria piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta, ove ne ricorrano i presupposti, le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario, che li rende accessibili al giocatore nell'area personale relativa al suo conto di gioco. 5. Le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta costituiscono scommesse valide e vincolanti per il giocatore solo a seguito dell'eventuale abbinamento effettuato dal concessionario e nei limiti dello stesso. Le offerte di scommessa sono revocabili da parte del giocatore sino alla comunicazione del loro abbinamento, o, se anteriore, sino alla chiusura dell'accettazione di offerte di scommessa sul relativo mercato. In caso di abbinamento parziale, le offerte di scommessa sono revocabili solo per la quota parte dell'esposizione massima che non costituisca gia' importo scommesso. 6. Le offerte di scommessa potranno essere abbinate dal concessionario, in tutto o in parte, ad una o piu' altre offerte di scommessa, nel rispetto delle modalita' di abbinamento pubblicate dal concessionario sul proprio sito. A tal fine, nell'ambito dell'abbinamento parziale o totale di un'offerta di scommessa il concessionario individua l'importo scommesso che, nell'aggregato, non puo' mai eccedere l'esposizione massima prescelta dal giocatore in relazione a tale offerta di scommessa. L'acquisizione di un'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta non ne comporta l'abbinamento, il quale e' eventuale ed e' comunque subordinato all'accettazione da parte del sistema centralizzato secondo quanto previsto al comma 4. 7. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, gli abbinamenti generati dalle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario. 8. Il concessionario comunica l'avvenuto abbinamento delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta mediante registrazione, nell'area personale del conto di gioco del giocatore, dell'importo scommesso, della quota attribuita e dell'identificativo dell'abbinamento. 9. L'importo scommesso e' prelevato dal conto di gioco del giocatore e, in caso di vincita ed in assenza di altre posizioni debitorie del giocatore, e' restituito al giocatore assieme al pagamento delle vincite nette relative al medesimo mercato. Prima della chiusura dell'accettazione delle scommesse, il concessionario puo' consentire al giocatore di disporre dell'eventuale differenza fra gli importi scommessi, in un particolare mercato, per offerte «banco», da una parte, e per offerte «puntata», dall'altra, che siano state abbinate, al solo fine di effettuare ulteriori offerte di scommessa relative allo stesso mercato. In tal caso l'eventuale commissione sulle vincite viene calcolata a seguito della determinazione degli esiti ai sensi dell'articolo 7.