Art. 5 Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni 1. Determinati gli esiti ai sensi dell'articolo 7, il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.