Art. 5 
 
 
                 Comunicazioni ad AAMS delle vincite 
                         e delle commissioni 
 
  1.  Determinati  gli   esiti   ai   sensi   dell'articolo   7,   il
concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni  giocatore
che  abbia  avuto  almeno  una  offerta  abbinata,  i  dati  relativi
all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite  e  alle
commissioni applicate sulle vincite stesse.