Art. 6 Pagamento delle vincite e dei rimborsi 1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni spettanti al concessionario, cosi' come previsto dall'articolo 9, nonche' di eventuali rimborsi e' effettuato dal concessionario direttamente sul conto di gioco del giocatore. 2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni e, in tal caso, non potra' essergli addebitata alcuna commissione. Il rimborso puo' riguardare tutti o parte degli abbinamenti di un singolo mercato.
Note all'art. 6: Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 111 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.