Art. 6 
 
 
               Pagamento delle vincite e dei rimborsi 
 
  1. Il  pagamento  delle  vincite  nette,  detratte  le  commissioni
spettanti al concessionario, cosi'  come  previsto  dall'articolo  9,
nonche'  di  eventuali  rimborsi  e'  effettuato  dal  concessionario
direttamente sul conto di gioco del giocatore. 
  2. Il giocatore ha diritto al rimborso in  caso  di  scommessa  non
valida,  secondo   quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 1° marzo  2006,  n.  111  e  successive
modificazioni e, in tal caso, non potra' essergli  addebitata  alcuna
commissione.  Il  rimborso  puo'  riguardare  tutti  o  parte   degli
abbinamenti di un singolo mercato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'economia
          e finanze n. 111 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.