Art. 7 
 
 
         Pubblicita' dell'esito degli eventi e comunicazioni 
 
  1. L'esito degli eventi e' determinato ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1ยบ  marzo  2006,  n.  111,  e
successive modificazioni. 
  2. AAMS trasmette ai concessionari  le  comunicazioni  degli  esiti
vincenti, nonche' le ulteriori  comunicazioni  relative  agli  eventi
oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la  comunicazione  al
pubblico sul proprio sito o i  propri  siti  internet.  Il  nome  dei
giocatori non e' mai pubblicato  o  altrimenti  comunicato  ad  altri
giocatori,  ivi  inclusi  quelli  che  abbiano  effettuato  scommesse
abbinate.