Art. 7 Pubblicita' dell'esito degli eventi e comunicazioni 1. L'esito degli eventi e' determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1ยบ marzo 2006, n. 111, e successive modificazioni. 2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti vincenti, nonche' le ulteriori comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei giocatori non e' mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse abbinate.