Art. 8 Offerte «puntata» e «banco» 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna offerta «puntata» e' prescelta dal giocatore da un minimo di 50 centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro. Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» e' effettuata dal giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale offerta «puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di euro. 2. Non e' consentita l'accettazione di offerte di scommessa la cui vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, e' superiore all'importo previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111. 3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il concessionario ha la facolta' di effettuare abbinamenti parziali, cui conseguono poste di gioco inferiori.
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera g), del citato decreto legge n. 39 del 2009: "Art. 12. (Norme di carattere fiscale in materia di giochi) 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo': (Omissis). g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all' art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse.". Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 111 del 2006: "Art. 12. Percentuale di allibramento e massimali di vincita. 1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento. 2. E' facolta' di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento. 3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione purche' rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2. 4. Non e' consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale e' superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo e' aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS''.