Art. 8 
 
 
                     Offerte «puntata» e «banco» 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   1,   lettera   g),   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta  di  gioco  per  ciascuna
offerta «puntata» e' prescelta dal  giocatore  da  un  minimo  di  50
centesimi  di  euro,  in  multipli   di   50   centesimi   di   euro.
Conseguentemente,  ciascuna  offerta  «banco»   e'   effettuata   dal
giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale  offerta
«puntata» corrispondente ammonti ad un  minimo  di  50  centesimi  di
euro. 
  2. Non e' consentita l'accettazione di offerte di scommessa la  cui
vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta,  e'
superiore all'importo previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111. 
  3. Eventuali variazioni della posta di gioco  sono  effettuate  con
provvedimento  di  AAMS.  Fermi  restando  i  predetti  vincoli,   il
concessionario ha la facolta' di effettuare abbinamenti parziali, cui
conseguono poste di gioco inferiori. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera  g),
          del citato decreto legge n. 39 del 2009: 
              "Art. 12. (Norme di carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi) 
              1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori
          a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  con   propri   decreti
          dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto puo': 
              (Omissis). 
              g) relativamente alle  scommesse  a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all' art. 4, comma 1, lettera b),  numero  3),
          del  decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: «e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori» sono soppresse.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   12   del   citato
          decreto-legge n. 111 del 2006: 
              "Art. 12. Percentuale di allibramento  e  massimali  di
          vincita. 
              1. La percentuale di allibramento e' data  dalla  somma
          dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la  quota  offerta
          per ogni esito pronosticabile di un avvenimento. 
              2.  E'  facolta'  di  AAMS   introdurre   limiti   alla
          percentuale di allibramento. 
              3. Le quote offerte  dal  concessionario,  che  possono
          essere  modificate  anche  nel  corso  dell'accettazione  e
          comunque entro la chiusura dell'accettazione  purche'  rese
          pubbliche,  rispettano  i  limiti  della   percentuale   di
          allibramento di cui al comma 2. 
              4. Non e' consentita l'accettazione di scommesse la cui
          vincita potenziale e'  superiore  a  10.000,00  (diecimila)
          euro;  tale  importo  e'  aggiornato   periodicamente   con
          provvedimento di AAMS''.