Art. 9 
 
 
                   Commissioni e imposta applicata 
 
  1. Per le tipologie di scommesse di cui all'articolo  4,  l'imposta
unica, ai sensi dell'articolo 12, comma  1,  lettera  g)  del  citato
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e' pari al venti per cento della
base imponibile. 
  2. Costituiscono base  imponibile  le  commissioni  trattenute  dal
concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle
somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni  sulle
vincite. 
  3.  Gli  importi  delle  commissioni  sono  comunicati  tramite  il
protocollo di comunicazione, entro le 12 ore  successive  al  momento
della determinazione degli esiti vincenti di un mercato  e  per  ogni
singolo  giocatore.  Tali  importi  sono  convalidati   dal   sistema
centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno  del  mese.  I
criteri per il calcolo delle commissioni  di  cui  al  comma  2  sono
preventivamente  comunicati  ad  AAMS  ed  approvati   in   sede   di
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.  Eventuali
variazioni di tali criteri, ai  sensi  dello  stesso  comma  1,  sono
preventivamente approvate da AAMS. 
  4. Il sistema centralizzato calcola  giornalmente  l'imposta  unica
determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal
concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario. 
  5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con
le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66. 
  6.  L'imposta  sulle  vincite  relative  alle  scommesse,  prevista
dall'articolo  30,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni  ed
integrazioni e' compresa nell'imposta  unica  di  cui  ai  commi  che
precedono. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  Decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   8   marzo   2002,   n.   66
          (Regolamento  per  la  semplificazione  degli   adempimenti
          relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e  sulle
          scommesse, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre  1998
          n. 504), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  aprile
          2002, n. 91: 
              "Art. 4. (Pagamento dell'imposta). 
              1. L'imposta unica dovuta  in  base  alle  liquidazioni
          periodiche di cui all'art. 3 e' versata in unica  soluzione
          entro  il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  di
          riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o
          fogli previsti dal medesimo art. 3. 
              2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro,  il
          versamento e' effettuato insieme a quello relativo al  mese
          successivo. 
              3. Il  pagamento  dell'imposta  e'  effettuato  con  le
          modalita' di cui al Capo  III  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241..". 
              Si riporta il testo dell'art. 30, comma 6, del  Decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O: 
              "Art. 30. (Ritenuta sui premi e sulle vincite) 
              L'imposta   sulle   vincite    nelle    scommesse    al
          totalizzatore ed al  libro  e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.".