Art. 9 Commissioni e imposta applicata 1. Per le tipologie di scommesse di cui all'articolo 4, l'imposta unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g) del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e' pari al venti per cento della base imponibile. 2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni sulle vincite. 3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. Eventuali variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono preventivamente approvate da AAMS. 4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l'imposta unica determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario. 5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66. 6. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e' compresa nell'imposta unica di cui ai commi che precedono.
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91: "Art. 4. (Pagamento dell'imposta). 1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'art. 3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3. 2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..". Si riporta il testo dell'art. 30, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O: "Art. 30. (Ritenuta sui premi e sulle vincite) L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.".