IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.
44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24.»;
Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012 n. 228;
Rilevata la necessita' di modificare l'articolo 18 del predetto
regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21
gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti
stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011 n. 44
1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011 n. 44 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita'
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o
delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice
di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio
della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del
comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli
atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui
si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il
quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata
su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di
cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 21 gennaio 1994, n. 53 reca: "Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali".
Il decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio
2011, n. 44 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2011,
n. 89.
Si riporta il testo dell'articolo 16-quater, comma 2,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 16-quater.
1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si procede
all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
commi 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
commi 4. - 4ter. (Omissis).".
Note all'art. 1:
Per i riferimenti al citato decreto del Ministro della
giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note alle premesse.