Art. 3 
 
               Configurazione dell'indirizzo sportivo 
 
  1.  La  sezione  ad  indirizzo  sportivo   adotta   le   forme   di
flessibilita' didattica e  organizzativa  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche  al  fine  di
adeguare il percorso  liceale,  nel  quale  essa  e'  strutturalmente
inserita,  agli  specifici  bisogni  formativi  degli  studenti,  ivi
compresi gli alunni disabili e con  bisogni  educativi  speciali.  Ai
fini della determinazione della quota del piano degli  studi  rimessa
all'istituzione scolastica,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
  2.  L'orario  annuale  delle   attivita'   e   degli   insegnamenti
obbligatori per tutti gli  studenti  e'  di  n.  891  ore  nel  primo
biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti  a  n.  30  ore
medie settimanali. 
  3. Al superamento dell'esame di Stato e' rilasciato il  diploma  di
liceo  scientifico,  con  l'indicazione  di  "sezione  ad   indirizzo
sportivo". Il diploma e'  inoltre  integrato  con  la  certificazione
delle competenze acquisite dallo studente. 
  4. Il diploma consente l'accesso all'universita' ed  agli  istituti
di alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai  capi
II e III del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, fermo restando il valore del diploma  medesimo  a  tutti
gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
  5. In prima applicazione del  presente  regolamento,  nel  rispetto
della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto
della valutazione effettuata dall'ufficio  scolastico  regionale,  le
sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono  essere
istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo
restando il conseguimento, a regime, degli  obiettivi  finanziari  di
cui all'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare
esuberi di personale in una o piu' classi di concorso. 
  6. Eventuali sezioni aggiuntive  di  liceo  ad  indirizzo  sportivo
possono essere istituite qualora le risorse di  organico  annualmente
assegnate lo consentano e sempreche' cio' non determini la  creazione
di situazioni di esubero di personale. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n,.  275  del  1999,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  89  del
          2010: 
              «Art. 10.  (Orario  annuale  e  attivita'  educative  e
          didattiche). - 1. I  percorsi  dei  licei  sono  riordinati
          secondo i seguenti criteri: 
                a) i risultati di  apprendimento  sono  declinati  in
          conoscenze,  abilita'  e  competenze  in   relazione   alla
          Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle
          qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF),  anche  ai
          fini  della  mobilita'   delle   persone   sul   territorio
          dell'Unione europea; 
                b)  l'orario   annuale,   comprensivo   della   quota
          riservata  alle  regioni,  alle   istituzioni   scolastiche
          autonome ed all'insegnamento della religione  cattolica  in
          conformita' all'accordo che apporta modifiche al concordato
          lateranense  e  al  relativo  protocollo  addizionale  reso
          esecutivo  con  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  ed  alle
          conseguenti  intese,   e'   articolato   in   attivita'   e
          insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e  negli
          insegnamenti eventualmente previsti dal piano  dell'offerta
          formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3; 
                c) la quota dei piani di studio rimessa alle  singole
          istituzioni   scolastiche   nell'ambito   degli   indirizzi
          definiti  dalle  regioni  in  coerenza   con   il   profilo
          educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2,
          comma 3, come determinata nei  limiti  del  contingente  di
          organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle
          richieste degli studenti e delle loro  famiglie,  non  puo'
          essere superiore al 20 per cento del monte ore  complessivo
          nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al
          20 per cento nel quinto anno, fermo restando  che  l'orario
          previsto dal piano di studio  di  ciascuna  disciplina  non
          puo'  essere  ridotto  in  misura  superiore  a  un   terzo
          nell'arco  dei  cinque  anni  e  che  non  possono   essere
          soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di  corso
          nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G.
          L'utilizzo di tale quota non dovra' determinare esuberi  di
          personale. 
              (Omissis).». 
              Il testo del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri   25   gennaio   2008   (Linee   guida   per    la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          aprile 2008, n. 86. 
              Per il testo dell'articolo 64, del decreto-legge n. 112
          del 2008, si vedano le note alle premesse.