Art. 5 
 
                    Regioni a statuto speciale e 
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di  attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve  le  modifiche
ed  integrazioni  per  gli  opportuni  adattamenti   agli   specifici
ordinamenti di tali  scuole,  nel  limite  massimo  di  n.  1188  ore
annuali. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3 (  Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
          Costituzione), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.