IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni,
concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla
fatturazione;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive
modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia
di IVA;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo
per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare
riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di
coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli
obiettivi di finanza pubblica;
Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il
procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica,
nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio
della finanza pubblica;
Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214
dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a
seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-duodecies del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214
del 22 dicembre 2011;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle
relative attribuzioni e competenze;
Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009;
Ritenuto altresi' che le predette disposizioni della legge n. 244
del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti
dall'articolo 117 della Costituzione;
Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni
di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte
dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di
Governo;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso
parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,
attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite
«amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le
amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il Titolo V della Costituzione della Repubblica
italiana reca: «Le regioni, le province, i comuni».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11
novembre 1972:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge
finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n.
49, S.O.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 209 a 214,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita'
informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli
obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma
210, con possibilita' di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si
veda nelle note alle premesse.