Art. 2
Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida
1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i
dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del
regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro
del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente
le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente
regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione della
fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della
stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del
documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via
elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del
rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del
documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da
parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da
parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente
regolamento.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 7 marzo 2008 (Individuazione del gestore del sistema di
interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle
relative attribuzioni e competenze), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2008, n. 103.
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle
note alle premesse.