Art. 3
Codici degli uffici
1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via
esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del
Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in
sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse
amministrazioni curano altresi', agli stessi fini, l'aggiornamento
periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad
assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui
all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D
del presente regolamento.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo
informatico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.