Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile
alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture
elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento. In tali
casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e' quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti
dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di
ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4,
nonche' da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita' di
applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse in modalita'
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche' al servizio di trasmissione delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di
cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne
costituiscono sua parte integrante.
Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, commi 209, 212 e 214 della
legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge
n. 311 del 2004, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n.
208:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo
periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data
del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle
che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per
le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e)
gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».