Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in  vigore  del
presente decreto il Sistema di Interscambio  viene  reso  disponibile
alle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   1   comma   2   che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i  propri
fornitori, intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle  fatture
elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento.  In  tali
casi, la  data  di  effettiva  applicazione  delle  disposizioni  del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni  e'  quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma  212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni. 
  2. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi  stabiliti
dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive  modificazioni,  decorrono  dal  termine  di  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  nei  confronti  dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e  assistenza  sociale  individuati  come  tali   nell'elenco   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il  31  luglio  di
ogni anno. 
  3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente  decreto  nei  confronti  delle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e  4,
nonche' da quelle di cui all'articolo 1  comma  214  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
  4. Con successivo decreto  verranno  determinate  le  modalita'  di
applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento  escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da  parte  di  soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse  in  modalita'
telematica, relative al servizio di pagamento delle  entrate  oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  nonche'  al  servizio  di  trasmissione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  5. Le amministrazioni completano il caricamento  degli  uffici,  di
cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi  dalla  data  di  decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi. 
  6.  A  decorrere  dalle  date  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  le
amministrazioni in essi indicate non possono  accettare  fatture  che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite  del  Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali  date,  le  stesse  non
possono  procedere  ad  alcun  pagamento,  nemmeno   parziale,   sino
all'invio delle fatture in formato elettronico. 
  7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente  regolamento  ne
costituiscono sua parte integrante. 
  Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 3 aprile 2013 
    

                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze
                                                     Grilli

          Il Ministro
per la pubblica amministrazione
     e la semplificazione
        Patroni Griffi

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013 
  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 209, 212 e 214  della
          legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge
          n. 311 del 2004, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  (Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del  22  luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  136,  della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  1998,  n.
          208: 
              «Art. 3 (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. I contribuenti con  periodo  di
          imposta  coincidente  con  l'anno  solare  obbligati   alla
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  della
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
          esclusa  dalla  dichiarazione  unificata  la  dichiarazione
          annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
          e delle societa' che si sono  avvalsi  della  procedura  di
          liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo  di
          cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni. In deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo
          periodo  i  contribuenti  che   intendono   utilizzare   in
          compensazione  ovvero  chiedere  a  rimborso   il   credito
          risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul  valore   aggiunto   possono   non   comprendere   tale
          dichiarazione in quella unificata. 
              2. Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'art. 4 e  dai  soggetti  di
          cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
              2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno   una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'art. 43-ter, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei  commi
          2  e  2-bis,  non  obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei   dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data
          del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura per la sub-categoria tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o diploma  di  ragioneria;  c)  le
          associazioni  sindacali  di  categoria   tra   imprenditori
          indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)  e  c),  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  nonche'  quelle
          che   associano   soggetti   appartenenti    a    minoranze
          etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale  per
          le imprese e per i lavoratori dipendenti e  pensionati;  e)
          gli altri incaricati individuati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I soggetti di cui al comma 3,  incaricati  della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
              3-ter. 
              4. I soggetti di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza fiscale. 
              5. Salvo quanto previsto dal comma  2  per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
              6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche  se
          non   richiesta,   ricevuta    di    presentazione    della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1,  comma  1  e  copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
              7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono  in
          via telematica le dichiarazioni all'Agenzia  delle  entrate
          entro quattro mesi dalla data di scadenza  del  termine  di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale  termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data   di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
              7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          presentano in via telematica le dichiarazioni per le  quali
          non e' previsto un apposito termine  entro  un  mese  dalla
          scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  alle
          banche e agli uffici postali. 
              7-ter.  Le   dichiarazioni   consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
              8. La dichiarazione si considera presentata nel  giorno
          in  cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca   o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
              9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta   che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'art. 1, comma 1, nonche'  i  documenti  rilasciati  dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
              9-bis. I soggetti incaricati della  trasmissione  delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1. 
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data  dalla  comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
              11.  Le  modalita'  tecniche  di   trasmissione   delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma 11 del presente articolo.».