Art. 4 
 
Disposizioni in materia  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
  contratti di solidarieta' e di contratti di  lavoro  subordinato  a
  tempo determinato. 
 
  1. In considerazione del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del  reddito
dei lavoratori in modo  tale  da  garantire  il  perseguimento  della
coesione  sociale,  ferme  restando   le   risorse   gia'   destinate
dall'articolo 2, comma 65, della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228,  mediante  riprogrammazione  dei  programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013  oggetto  del
Piano  di  azione  e  coesione,  al  fine  di  consentire,  in  vista
dell'attuazione del  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  un  primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza
occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto
fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il
perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici
contributivi; 
    b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  e'  sostituito  dal  seguente:  «255.  Le   risorse   derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per  un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio  dello
Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo   sociale   per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della  legge  28  giugno  2012,  n.
92.»; 
    c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro
derivanti dai seguenti interventi: 
      1) le somme versate entro il 15  maggio  2013  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  restano  acquisite  all'entrata   del
bilancio dello Stato; il Fondo di  cui  all'articolo  148,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013  di
10 milioni di euro; 
      2) per l'anno 2013 le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5
della legge 6 febbraio 2009,  n.  7,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 
      3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni  e'  ridotta  di
100 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli
ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,  con  particolare
riguardo ai termini di presentazione,  a  pena  di  decadenza,  delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata  e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla  continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie
di  datori  di  lavoro  e  lavoratori  beneficiari.  Allo  scopo   di
verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti  di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e dalle regioni,  effettua  un  monitoraggio  anche
preventivo della  spesa,  rendendolo  disponibile  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal  presente  comma
l'Inps provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  somme  gia'
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per
l'importo di 57.635.541 euro  per  essere  versate,  nell'anno  2013,
all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  della  successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  per  essere   destinate   alle   medesime
finalita'.». 
  4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013». 
  5. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  410,  primo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  prorogato  al  31  dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,  con
le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro  9.943.590,96  per  l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'interno. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con proprio decreto le occorrenti  variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.