Art. 2 
 
            Requisiti di professionalita' dei commissari 
 
  1.  I  commissari  giudiziali  sono  scelti,  secondo  criteri   di
professionalita' e di competenza, tra: 
    a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori
dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e  periti  commerciali,  che  hanno  esercitato  per  eguale  periodo
l'attivita' professionale, maturando  una  specifica  competenza  nel
settore della analisi e revisione di azienda; 
    b) persone che abbiano maturato  una  esperienza  complessiva  di
almeno cinque anni  nell'attivita'  d'insegnamento  universitario  in
materie economico-aziendali; 
    c) persone che  abbiano  maturato,  presso  imprese  pubbliche  o
private  aventi  dimensioni  comparabili  con   quello   dell'impresa
insolvente  e  preferibilmente   in   settori   analoghi   a   quello
dell'impresa medesima, una esperienza complessiva  di  almeno  cinque
anni in funzioni di amministrazione o di direzione. 
  2. I  commissari  straordinari  sono  scelti,  secondo  criteri  di
professionalita' e di competenza, tra: 
    a) persone iscritte  da  almeno  cinque  anni  negli  albi  degli
avvocati,  dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti
commerciali che  hanno  esercitato  per  eguale  periodo  l'attivita'
professionale, maturando una specifica competenza nel  settore  delle
procedure concorsuali, ovvero della programmazione,  ristrutturazione
o risanamento aziendale; 
    b)  persone  in  possesso  di  diploma  di  laurea   in   materie
giuridiche, economiche o ingegneristiche  o  tecnico-scientifiche,  o
materie equipollenti,  ovvero  di  diploma  di  ragioniere  e  perito
commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di  almeno
cinque anni nell'esercizio di: 
      1) funzione di amministrazione o di  direzione  presso  imprese
pubbliche  o  private  aventi  dimensioni  comparabili   con   quelle
dell'impresa insolvente; 
      2) funzioni  dirigenziali  presso  enti  pubblici  o  pubbliche
amministrazioni  aventi  attinenza  con  il  settore   di   attivita'
dell'impresa insolvente e che comportano  la  gestione  di  rilevanti
risorse economico-finanziarie; 
      3) funzioni di curatore,  commissario  giudiziale,  commissario
liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali  che
hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo  comma,
del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dell'articolo  2  del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto
legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,  la  gestione  di  imprese  di
dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente. 
  3. L'assunzione dell'incarico di commissario da parte dei dirigenti
di amministrazioni dello Stato e' compatibile con la prosecuzione del
servizio nelle posizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  10,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 90 del regio decreto 16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81,  S.O.:  «Art.  90.
          (Fascicolo  della  procedura).  -  Immediatamente  dopo  la
          pubblicazione della sentenza di fallimento, il  cancelliere
          forma un fascicolo, anche in modalita' informatica,  munito
          di indice, nel quale  devono  essere  contenuti  tutti  gli
          atti,  i  provvedimenti   ed   i   ricorsi   attinenti   al
          procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni,  esclusi
          quelli che, per ragioni  di  riservatezza,  debbono  essere
          custoditi separatamente. 
              Il comitato dei  creditori  e  ciascun  suo  componente
          hanno diritto di  prendere  visione  di  qualunque  atto  o
          documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con  la
          sola eccezione della relazione del curatore  e  degli  atti
          eventualmente  riservati  su   disposizione   del   giudice
          delegato, spetta anche al fallito. 
              Gli  altri  creditori  ed  i  terzi  hanno  diritto  di
          prendere visione e di  estrarre  copia  degli  atti  e  dei
          documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
          interesse,  previa  autorizzazione  del  giudice  delegato,
          sentito il curatore». 
              - L'art. 191 del citato regio decreto n. 267  del  1942
          recava: «Art. 191.  (Poteri  di  gestione  del  commissario
          giudiziale). 
              Si riporta il testo  dell'art.  206  del  citato  regio
          decreto  n.  267  del  1942:   «Art.   206.   (Poteri   del
          commissario). -  L'azione  di  responsabilita'  contro  gli
          amministratori e i componenti  degli  organi  di  controllo
          dell'impresa in liquidazione, a norma degli  artt.  2393  e
          2394 del  codice  civile,  e'  esercitata  dal  commissario
          liquidatore,  previa  autorizzazione   dell'autorita'   che
          vigila sulla liquidazione. 
              Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35,  in
          quanto siano di valore indeterminato o di valore  superiore
          a euro 25  (lire  cinquantamila)  e  per  la  continuazione
          dell'esercizio  dell'impresa  il  commissario  deve  essere
          autorizzato  dall'autorita'  predetta,  la  quale  provvede
          sentito il comitato di sorveglianza». 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  30  gennaio
          1979, n. 26 (Provvedimenti  urgenti  per  l'amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese  in  crisi),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  6  febbraio  1979,  n.  36,   e
          convertito in legge, con modificazioni,  con  L.  3  aprile
          1979, n. 95,  recava:  «Art.  2.  (Poteri  e  compenso  del
          commissario)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo 270 del  1999:  «Art.  19.  (Affidamento  della
          gestione dell'impresa  al  commissario  giudiziale).  -  1.
          L'affidamento della gestione  dell'impresa  al  commissario
          giudiziale, ove non stabilito con la sentenza  dichiarativa
          dello  stato  di  insolvenza,  puo'  essere  disposto   dal
          tribunale con successivo decreto. 
              2. Il decreto e'  a  cura  del  cancelliere  pubblicato
          mediante   affissione   e   comunicato   per   l'iscrizione
          all'ufficio del registro delle imprese. 
              3. Fermo quanto previsto  dall'art.  18,  l'affidamento
          della gestione  al  commissario  giudiziale  determina  gli
          effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47  della
          legge fallimentare, sostituito al curatore  il  commissario
          giudiziale.   Si   applicano   altresi'   al    commissario
          giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni  degli
          articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la
          facolta' del tribunale di  stabilire  ulteriori  limiti  ai
          suoi poteri. 
              4. Al  termine  del  proprio  ufficio,  il  commissario
          giudiziale cui e' affidata la  gestione  dell'impresa  deve
          rendere  il  conto  a  norma  dell'art.  116  della   legge
          fallimentare. Dell'avvenuto  deposito  del  conto  e  della
          fissazione  dell'udienza   per   la   presentazione   delle
          osservazioni e' data notizia mediante  affissione,  a  cura
          del   cancelliere;   tale   formalita'    sostituisce    la
          comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma
          del medesimo art. 116 della legge fallimentare». 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 del  citato  decreto
          legislativo 270 del 1999: «Art. 40. (Poteri del commissario
          straordinario). - 1. Il  commissario  straordinario  ha  la
          gestione  dell'impresa   e   l'amministrazione   dei   beni
          dell'imprenditore insolvente  e  dei  soci  illimitatamente
          responsabili ammessi  alla  procedura,  fermo,  per  questi
          ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della
          legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio  delle
          sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  10,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi
          di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo
          n. 29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.  11  del
          decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del
          decreto  legislativo  n.  80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n.  387  del
          1998). 
              (Omissis). 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali».