Art. 2 Requisiti di professionalita' dei commissari 1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda; b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attivita' d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali; c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione. 2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale; b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di: 1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; 2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita' dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie; 3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente. 3. L'assunzione dell'incarico di commissario da parte dei dirigenti di amministrazioni dello Stato e' compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.: «Art. 90. (Fascicolo della procedura). - Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalita' informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore». - L'art. 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942 recava: «Art. 191. (Poteri di gestione del commissario giudiziale). Si riporta il testo dell'art. 206 del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Art. 206. (Poteri del commissario). - L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 25 (lire cinquantamila) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza». - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95, recava: «Art. 2. (Poteri e compenso del commissario)». - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 19. (Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'art. 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo art. 116 della legge fallimentare». - Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 40. (Poteri del commissario straordinario). - 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali».