Art. 3 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Non puo' essere nominato commissario  giudiziale  o  commissario
straordinario: 
  a) l'interdetto e l'inabilitato; 
  b) chi e' stato  dichiarato  fallito  e  chi  e'  stato  dichiarato
insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la  procedura  di
amministrazione straordinaria; 
  c) chi e' sottoposto a procedure  di  concordato  preventivo  o  di
amministrazione controllata, fin quando la procedura e' in corso; 
  d) chi  e'  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
  e) chi e' stato condannato con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
  1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo  XI  del
libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267; 
  2) alla reclusione per un tempo non inferiore a  sei  mesi  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria; 
  3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad  un  anno  per  un
qualunque delitto non colposo; 
  4) a  pena  che  comporti  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai
pubblici   uffici,   ovvero   l'interdizione   o    la    sospensione
dall'esercizio degli uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle imprese; 
      5) colui al quale e' stata applicata su richiesta delle  parti,
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  una  delle
pene previste dalla lettera e), numeri  1),  2)  e  3)  del  presente
articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del  reato  a  norma
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
  2.  La  sopravvenienza  delle  condizioni  indicate  nel  comma   1
determina l'automatica decadenza dall'incarico. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei
confronti dei commissari giudiziali  e  dei  commissari  straordinari
nominati a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo  8  luglio
1999, n. 270. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta la rubrica del Titolo XI del libro  V  del
          codice civile: «Libro Quinto - Del lavoro: 
              Titolo   I   -   Della   disciplina   delle   attivita'
          professionali (Artt. 2060-2081); 
              Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221); 
              Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238); 
              Titolo IV  -  Del  lavoro  subordinato  in  particolari
          rapporti (Artt. 2239-2246); 
              Titolo V - Delle societa' (Artt. 2247-2511); 
              Titolo VI - Delle imprese  cooperative  e  delle  mutue
          assicuratrici (Artt. 2511-2548); 
              Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt.
          2549-2554); 
              Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574); 
              Titolo IX - Dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  e
          sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594); 
              Titolo X - Della disciplina  della  concorrenza  e  dei
          consorzi (Artt. 2595-2620); 
              Titolo XI - Disposizioni penali in materia di  societa'
          e consorzi (Artt.2621-2642)». 
              - Si riporta la rubrica del Titolo VI del citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: «Titolo VI - Disposizioni penali. 
              Capo I - Reati commessi dal fallito: 
              Art. 216 (Bancarotta fraudolenta); 
              Art. 217 (Bancarotta semplice); 
              Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta); 
              Art. 218 (Ricorso abusivo al credito); 
              Art.  219   (Circostanze   aggravanti   e   circostanza
          attenuante); 
              Art. 220 (Denuncia di  creditori  inesistenti  e  altre
          inosservanze da parte del fallito); 
              Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario); 
              Art. 222 (Fallimento delle societa' in nome  collettivo
          e in accomandita semplice). 
              Capo  II  -  Reati  commessi  da  persone  diverse  dal
          fallito: 
              Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta); 
              Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice); 
              Art. 225 (Ricorso abusivo al credito); 
              Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti); 
              Art. 227 (Reati dell'institore); 
              Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del
          fallimento); 
              Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta); 
              Art. 230  (Omessa  consegna  o  deposito  di  cose  del
          fallimento); 
              Art. 231 (Coadiutori del curatore); 
              Art. 232 (Domande di ammissione di crediti  simulati  o
          distrazioni senza concorso col fallito); 
              Art. 233 (Mercato di voto); 
              Art. 234 (Esercizio abusivo di attivita' commerciale); 
              Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei  protesti
          cambiari). 
              Capo  III  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso   di
          concordato  preventivo,  accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti,   piani    attestati    e    liquidazione    coatta
          amministrativa: 
              Art.  236  (Concordato  preventivo  e   amministrazione
          controllata); 
              Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni); 
              Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). 
              Capo IV - Disposizioni di procedura: 
              Art. 238 (Esercizio dell'azione  penale  per  reati  in
          materia di fallimento); 
              Art. 239 (Mandato di cattura); 
              Art. 240 (Costituzione di parte civile); 
              Art. 241 (Riabilitazione)». 
              - Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale:
          «Parte Seconda - Libro sesto procedimenti speciali. 
              Titolo II - Applicazione della pena su richiesta  delle
          parti. 
              Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,     600-quater.,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  445  del   codice
          procedura penale:  «Art.  445.  (Effetti  dell'applicazione
          della  pena  su  richiesta).  -  1.  La  sentenza  prevista
          dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non  superi
          i due anni di  pena  detentiva  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria, non comporta la  condanna  al  pagamento  delle
          spese  del  procedimento   ne'   l'applicazione   di   pene
          accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione  della
          confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. 
              1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza
          prevista  dall'art.  444,  comma   2,   anche   quando   e'
          pronunciata dopo  la  chiusura  del  dibattimento,  non  ha
          efficacia nei  giudizi  civili  o  amministrativi  .  Salve
          diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata  a
          una pronuncia di condanna. 
              2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
          detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a  pena
          pecuniaria, se  nel  termine  di  cinque  anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena». 
              - Si riporta l'art. 104 del citato decreto  legislativo
          n. 270 del 1999: «Art. 104. (Termine per  l'emanazione  dei
          regolamenti in  materia  di  scelta  dei  commissari  e  di
          compensi). - 1. I regolamenti previsti dagli articoli 39  e
          47 sono emanati  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          previsto dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali
          ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei
          curatori fallimentari».