Art. 3 Requisiti di onorabilita' 1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: a) l'interdetto e l'inabilitato; b) chi e' stato dichiarato fallito e chi e' stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria; c) chi e' sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura e' in corso; d) chi e' stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; e) chi e' stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 4) a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) colui al quale e' stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1 determina l'automatica decadenza dall'incarico. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nominati a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta la rubrica del Titolo XI del libro V del codice civile: «Libro Quinto - Del lavoro: Titolo I - Della disciplina delle attivita' professionali (Artt. 2060-2081); Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221); Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238); Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246); Titolo V - Delle societa' (Artt. 2247-2511); Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548); Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554); Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574); Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594); Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620); Titolo XI - Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi (Artt.2621-2642)». - Si riporta la rubrica del Titolo VI del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Titolo VI - Disposizioni penali. Capo I - Reati commessi dal fallito: Art. 216 (Bancarotta fraudolenta); Art. 217 (Bancarotta semplice); Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta); Art. 218 (Ricorso abusivo al credito); Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante); Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito); Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario); Art. 222 (Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice). Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito: Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta); Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice); Art. 225 (Ricorso abusivo al credito); Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti); Art. 227 (Reati dell'institore); Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento); Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta); Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento); Art. 231 (Coadiutori del curatore); Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito); Art. 233 (Mercato di voto); Art. 234 (Esercizio abusivo di attivita' commerciale); Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa: Art. 236 (Concordato preventivo e amministrazione controllata); Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni); Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Capo IV - Disposizioni di procedura: Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento); Art. 239 (Mandato di cattura); Art. 240 (Costituzione di parte civile); Art. 241 (Riabilitazione)». - Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale: «Parte Seconda - Libro sesto procedimenti speciali. Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti. Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater., relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta». - Si riporta il testo dell'art. 445 del codice procedura penale: «Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». - Si riporta l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 104. (Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi). - 1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari».