Art. 4 Situazioni impeditive 1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si e' in qualsiasi modo ingerito nella medesima; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente; c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente; d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita' professionale a favore dell'impresa insolvente.