Art. 4 
 
                        Situazioni impeditive 
 
  1. Non puo' essere nominato commissario  giudiziale  o  commissario
straordinario: 
    a) chi ha esercitato funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
controllo nell'impresa insolvente ovvero  si  e'  in  qualsiasi  modo
ingerito nella medesima; 
    b) il coniuge, i parenti e  gli  affini  entro  il  quarto  grado
dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone
che  hanno  esercitato  funzioni  di  amministrazione,  direzione   o
controllo nell'impresa insolvente; 
    c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente; 
    d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato  di
insolvenza,  ha  prestato  a  qualunque  titolo  la   sua   attivita'
professionale a favore dell'impresa insolvente.