Art. 6 
 
                    Documentazione dei requisiti 
 
  1. Il possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  2,  comma  1  e
dell'articolo 3, comma 1 e l'assenza delle situazioni  impeditive  di
cui all'articolo 4, sono auto-certificati dall'interessato,  a  norma
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ad  ogni  altro  fatto,  stato  e
qualita'  personale  attinente  alla  specifica  professionalita'  ed
esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a
proprio carico, di procedimenti di cui all'articolo 5, l'applicazione
di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di  azioni
giudiziarie penali o civili, avviate in relazione  ad  atti  compiuti
nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o  controllo
in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita' delle
dichiarazioni da parte del Ministero. 
  2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a  comunicare
tempestivamente al Ministero ogni  variazione  ed  aggiornamento  dei
dati autocertificati. 
  3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni  non
veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini  della
revoca  dell'incarico  ai  sensi   dell'articolo   43   del   decreto
legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  fermo  restando  ogni  altro
provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge. 
  4. L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di  decadenza,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva». 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del  citato  decreto
          legislativo  n.  270  del  1999:  «Art.  43.  (Revoca   del
          commissario straordinario). - 1. Il Ministro dell'industria
          puo'  in  ogni  tempo,  su   proposta   del   comitato   di
          sorveglianza   o   d'ufficio,   revocare   il   commissario
          straordinario. Il Ministro  provvede  previa  comunicazione
          dei  motivi  di  revoca  o  contestazione  degli  eventuali
          addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre  le
          proprie deduzioni».