Art. 10 
 
 
                 Comportamento nei rapporti privati 
 
  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente
non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine
dell'amministrazione.