Art. 16 
 
 
             Responsabilita' conseguente alla violazione 
                        dei doveri del codice 
 
  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal
piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a
responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del
pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei
principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni. 
  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della
sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e'
valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del
comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone
al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le
sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in
relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi
con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo
periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica
altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13,
comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere
ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso
per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. 
  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.