Art. 7 
 
 
                        Obbligo di astensione 
 
  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con
cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od
organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o
dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.